Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore
Ordinanza 19 maggio 2010 del Ministero della Salute
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L'URP
informa che nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2010, è stata pubblicata l'ordinanza 19 maggio 2010 del
Ministero della Salute, recante:"Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone
maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore".
Per opportuna conoscenza, si
trascrive qui di seguito il testo degli articoli 1 e 2 della succitata ordinanza
ministeriale.
"Art. 1
1. Ai fini delIa
pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla
salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alIa organizzazione e gestione delle «anagrafi delIa
fragilità » e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, Ie amministrazioni comunali trasmettono aIle aziende unità
sanitarie locali gli appositi elenchi delIa popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque,
iscritti nelle anagrafi delIa popolazione residente, aggiornati alIa data del 1 ° aprile ed i successivi aggiornamenti con
periodicità definita da ciascuna regione.
2. Le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al
comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare Ie persone interessate, intraprendono in collaborazione con la
Protezione civile ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili a causa delle
anomale condizioni climatiche legate alIa stagione estiva, specie in favore di persone più suscettibili agli effetti aIle
ondate di calore per condizioni di età , salute, solitudine e fattori socio-ambientali.
3. Le amministrazioni
comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di
accompagnamento e di trasporto.
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Art. 2
1. La
presente ordinanza ha validità fino alIa data del 30 ottobre 2010.
La presente ordinanza entra in vigore il
giorno successive alIa sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delIa Repubblica italiana. "
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