ORDINANZA N° 140 /2009: OBBLIGHI DI CONDOTTA E DI DETENZIONE PER I PROPRIETARI DEI CANI

emessa dal Sindaco del Comune di Tricase il 12 novembre 2009

Dettagli della notizia

                      

CITTA' DI TRICASE

                      Provincia di Lecce

     Piazza Pisanelli - 73039 - Fax:

0833/777241

       Centralino 0833/777111 - Sito web:    
href="http://www.comune.tricase.le.it">www.comune.tricase.le.it






/>
ORDINANZA N° 140 /2009: OBBLIGHI DI CONDOTTA E DI DETENZIONE PER I PROPRIETARI DEI CANI




                            IL SINDACO


Considerato

come negli ultimi tempi si siano registrate numerose proteste e lamentele di cittadini riguardo all'inadeguata

custodia e conduzione di cani sia per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dell'abitato, sia per quanto

riguarda pericoli, danni o fastidio alla collettività con particolare riferimento ai cani di grossa taglia e indole

mordace (mastini, bull-dogs, pitbull, dobermann, pastori tedeschi e similari e delle altre razze indicate dall'Ordinanza

27 agosto 2004 del Ministero della Salute - Tutela dell'incolumità' pubblica dall'aggressività' di cani);




Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare in modo più specifico e

complessivo la custodia e la conduzione dei cani ad integrazione delle disposizioni comunali attualmente in vigore

previste nel regolamento di Polizia Locale;




Visti gli artt. 638, 659, 672, 727, del

Codice Penale, inerenti il danneggiamento, l'omessa custodia, il malgoverno e il maltrattamento di animali, nonché il

disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;


Richiamata la Legge

14/08/1991 n. 281 che disciplina la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, attribuendo al

Comune specifici compiti in materia;


Vista la L.R. 3 Aprile 1995

n. 12 " Interventi per la salute degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" con la quale la Regione Puglia

promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, onde favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e

tutelare nel contempo l'igiene, la salute pubblica e l'ambiente;

/>


Visto il D.P.R. 20/02/1954 n. 320 che prescrive l'obbligo di tenere i

cani al guinzaglio e con la museruola nelle aree aperte al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di

trasporto;


Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del

14/01/2008 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";

/>


Vista l'ordinanza del 3 Marzo 2009 del Ministero del lavoro, della

salute e delle politiche sociali "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica

dall'aggressione dei cani" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2009;

/>


Visti i vigenti regolamenti comunali di Polizia Locale ed Igiene, che

disciplinano la tenuta degli animali, prevedendo l'obbligo di custodirli in modo da impedire loro di produrre rumori e

odori, che rechino disturbo alle altre persone;


Vista la L.

24/01/1981 n. 689;


Visto il T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265;

/>


Visto il D.lgs n. 267/2000;

/>


                                      ORDINA

Premesso che, a

norma di legge, il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione

dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati

dall'animale stesso e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la

responsabilità per il relativo periodo, i proprietari e detentori di cani devono attenersi alle seguenti norme di

comportamento:


ART 1) CONDOTTA DEI CANI

/>


a) I cani devono essere condotti sempre con guinzaglio di dimensioni e

caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane e comunque non superiore a mt 1,50, quando si trovano nelle vie o

in altro luogo aperto al pubblico.


b) I proprietari e i detentori

devono inoltre:

- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per

l'incolumità di persone o animali;

- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

/>
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in

vigore;

- assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con

persone e animali rispetto al contesto in cui vive;


c) I

proprietari e i detentori, anche momentanei, di cani di razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero

della Salute del 14/01/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008), devono applicare il guinzaglio e

la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali

pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

d) E' fatto divieto di introdurre cani negli

edifici comunali aperti al pubblico, nei cimiteri e nelle aree verdi e parcheggi.

/>


e) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ad esclusione dei campi

al di fuori dei centri abitati, ai conduttori di cani è fatto obbligo avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle

feci dell'animale e a provvedere alla raccolta e asportazione delle stesse introducendole in involucri chiusi da

smaltire nelle forme previste per i rifiuti i solidi urbani.


ART. 2)

CUSTODIA DEI CANI


a) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro

cani adottando tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in

danno di altri animali o cittadini;


b) I detentori di cani sono

tenuti ad impedire che questi rechino disturbo a terzi. In particolare devono essere impediti rumori fastidiosi o

continui come l'abbaiare eccessivo o gli strepiti vari, soprattutto se dovuti alla solitudine o all'isolamento

dell'animale;


c) E' fatto assoluto divieto di lasciare vagare

liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico ovvero nelle aree private altrui;

/>


d) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici

rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da

impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;

/>


e) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché

fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di

dimensioni adeguate o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello girevole ad una fune di

scorrimento di lunghezza non inferiore di mt. 5, in maniera che non possano arrecare danno ad occasionali visitatori;

/>


ART. 3) SANZIONI


Le violazioni alla presente sono soggette alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500 , ai sensi dell'art. 38 del vigente

regolamento di Polizia Locale.


Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di

guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del

Fuoco.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni ovvero

120 giorni al Capo dello Stato.



La presente ordinanza è notificata per l'esecuzione a:

/>
Comando Polizia Municipale;

Comando Carabinieri

E, per quanto di competenza a:

/>
Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. Lecce ;



/>
                                     DISPONE


Assicurare la massima diffusione

e conoscenza della presente mediante affissione di pubblici manifesti e pubblicazione sul sito internet del Comune

/>




Tricase, 12/11/2009                        IL SINDACO

/>
                                                   Dott. Antonio Musarò



Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su