Parcheggi pertinenziali
Articolo 10 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si
trascrive di seguito il testo dell'articolo 10 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo"):
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nbsp; Parcheggi pertinenziali
1. L'articolo 9,
comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e
l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del
comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione
e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra
unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti
separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione
sono nulli.".