Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica - Direttive delle procedure regionali nelle attività  finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impia...

produzione di energia elettrica da fonte eolica - Chiarimenti e limiti di applicabilità  della D.G.R. n. 2467/2008. Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 595

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L'URP rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.51 del 17 marzo 2010, è stata

pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 595, avente ad oggetto:"  Procedimento

per il rilascio dell'Autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica - Direttive delle procedure

regionali nelle attività  finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di

produzione di energia elettrica da fonte eolica - Chiarimenti e limiti di applicabilità  della D.G.R. n. 2467/2008."






  


  


"[...]la Giunta ritiene utile chiarire

esplicitamente e definitivamente la portata e l'ambito di applicazione delle delibere giuntali n. 1462/2008 e n.

2467/2008, fornendo univoca interpretazione della disciplina ivi prevista, attraverso i seguenti punti:



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1. Il disposto del par. 2 bis della D.G.R. n. 1462/2008 (introdotto dalla D.G.R. n. 2467/2008) va interpretato nel

senso che per le sole istanze di verifica di assoggettabilità  a VIA (c.d. screening) presentate durante il periodo

transitorio di cui all'art. 14 del regolamento regionale n. 16/2006 (e concluse con determinazione di assoggettamento

completo a VIA), la data di presentazione dell'istanza è determinante ai fini dell'individuazione della disciplina

applicabile alla successiva (eventuale) procedura di VIA.



2. La facoltà  di ricondurre alla data di

avvio del procedimento di screening il momento determinante ai fini dell' individuazione della disciplina applicabile

alla conseguente procedura di VIA è subordinata alla circostanza che il progetto da valutare in fase di VIA sia nella sua

configurazione (identificata dalla localizzazione degli aerogeneratori nel sistema di riferimento Gauss - Boaga)

immutato. Diversamente, l'istanza di pronuncia di compatibilità  ambientale costituirà  nuova ed autonoma richiesta e sarà 

soggetta alle norme di legge e di regolamento vigenti al momento della sua presentazione, in aderenza al già  richiamato

principio del tempus regit actum.



3. Per quelle istanze che si siano concluse con screening positivo,

pur se non riferito alla totalità  degli aerogeneratori proposti, resta impregiudicata la facoltà  del proponente di

presentare l'istanza di VIA per la parte non oggetto di esclusione. In tali ipotesi non trova applicazione quanto

specificato dal citato par. 2 bis della D.G.R. n. 1462/2008 e, pertanto, l'eventuale istanza proposta sarà  soggetta alle

norme di legge e di regolamento vigenti. Gli elaborati progettuali relativi a detta nuova istanza dovranno tenere in

debito conto, ai fini della valutazione circa la loro compatibilità  ambientale, anche la parte progettuale e gli esiti

della valutazione avviata con l'iniziale istanza di screening. "



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