Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica - Direttive delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impia...
produzione di energia elettrica da fonte eolica - Chiarimenti e limiti di applicabilità della D.G.R. n. 2467/2008. Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 595
- Categoria: Tutte le notizie | Urbanistica
- Data: 18.03.10
- Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.51 del 17 marzo 2010
Dettagli della notizia
L'URP rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.51 del 17 marzo 2010, è stata
pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 595, avente ad oggetto:" Procedimento
per il rilascio dell'Autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica - Direttive delle procedure
regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonte eolica - Chiarimenti e limiti di applicabilità della D.G.R. n. 2467/2008."
"[...]la Giunta ritiene utile chiarire
esplicitamente e definitivamente la portata e l'ambito di applicazione delle delibere giuntali n. 1462/2008 e n.
2467/2008, fornendo univoca interpretazione della disciplina ivi prevista, attraverso i seguenti punti:
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1. Il disposto del par. 2 bis della D.G.R. n. 1462/2008 (introdotto dalla D.G.R. n. 2467/2008) va interpretato nel
senso che per le sole istanze di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) presentate durante il periodo
transitorio di cui all'art. 14 del regolamento regionale n. 16/2006 (e concluse con determinazione di assoggettamento
completo a VIA), la data di presentazione dell'istanza è determinante ai fini dell'individuazione della disciplina
applicabile alla successiva (eventuale) procedura di VIA.
2. La facoltà di ricondurre alla data di
avvio del procedimento di screening il momento determinante ai fini dell' individuazione della disciplina applicabile
alla conseguente procedura di VIA è subordinata alla circostanza che il progetto da valutare in fase di VIA sia nella sua
configurazione (identificata dalla localizzazione degli aerogeneratori nel sistema di riferimento Gauss - Boaga)
immutato. Diversamente, l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale costituirà nuova ed autonoma richiesta e sarà
soggetta alle norme di legge e di regolamento vigenti al momento della sua presentazione, in aderenza al già richiamato
principio del tempus regit actum.
3. Per quelle istanze che si siano concluse con screening positivo,
pur se non riferito alla totalità degli aerogeneratori proposti, resta impregiudicata la facoltà del proponente di
presentare l'istanza di VIA per la parte non oggetto di esclusione. In tali ipotesi non trova applicazione quanto
specificato dal citato par. 2 bis della D.G.R. n. 1462/2008 e, pertanto, l'eventuale istanza proposta sarà soggetta alle
norme di legge e di regolamento vigenti. Gli elaborati progettuali relativi a detta nuova istanza dovranno tenere in
debito conto, ai fini della valutazione circa la loro compatibilità ambientale, anche la parte progettuale e gli esiti
della valutazione avviata con l'iniziale istanza di screening. "