Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2011
- Categoria: Tutte le notizie | Amministrazione
- Data: 02.08.11
Dettagli della notizia
L'URP comunica che nella Gazzetta Ufficiale n.177 del
1à agosto 2011, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2011,
recante:"Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009,
n.69".
Si riporta di seguito il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
6 del suindicato
decreto.
&
nbsp; Art.
1
 
;
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni di cui all'art. 3, comma
25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;
c) «Codice dei contratti»:
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
d) «copia informatica di
documento analogico»: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui
e' tratto, ai sensi dell'art. 22 del CAD;
e) «documento amministrativo informatico»: l'atto
formato dalle pubbliche amministrazioni.con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti
dalle stesse, ai sensi dell'art. 23-ter del CAD;
f) «profilo di committente»: il sito informatico
di cui all'art. 3, comma 35, del Codice dei contratti;
g) «siti informatici»: i siti istituzionali
di cui agli articoli 53 e 54 del CAD.
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p; Art.
2
 
;
Oggetto
1. Ai sensi di
quanto disposto dall'art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto stabilisce, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e successive modificazioni, le modalita' di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti
pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica,
nonche' dei bilanci per i quali e' prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.
2. Per le procedure ad
evidenza pubblica, il sito informatico e' rappresentato dal profilo di committente e le amministrazioni e gli enti
pubblici, ovvero le lara associazioni, sono rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.
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;
Art.
3
 
; Modalità di
pubblicazione
1. Gli atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici
sono costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici.
2.
La pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal Capo V, Sezione I del CAD, dalle relative regole
tecniche e dalle direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione, accessibilita', usabilita',
riservatezza e sicurezza dei siti informatici.
3. La pubblicazione, in ogni caso
garantisce:
a) la conformita' delle informazioni sui siti informatici a quelle
contenute nei documenhti originali, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del CAD;
b)
l'autenticita' e l'integrita' nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di
cui al Capo II del CAD e secondo Ie relative regole tecniche;
c) la fruibilita' delle informazioni pubblicate
in rete in modalita' gratuita e senza necessita' di identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'art. 54,
comma 3, del CAD;
d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri
formati aperti conformi agli standard internazionali;
e) la ricerca e la reperibilita' delle informazioni
secondo Ie modalita' previste nell'Allegato 1.
4. All'interno dei siti informatici sono inseriti strumenti
di notifica degli aggiornamenti relativi aIle pubblicazioni di cui al presente decreto secondo Ie modalita' indicate
nell'Allegato 1.
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p; Art.
4
Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
/>
1. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara suI
profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», direttamente
raggiungibile dalla home page, dotata di caratteristiche di indirizzabilita' e di ergonomicita' tali da consentire
un'immediata e agevole consultazione.
2. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sono pubblicati in base alIa
tipologia degli stessi, distinta per bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture, cui sono collegati i
relativi avvisi di aggiudicazione.
3. I bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati nei termini previsti dal
Codice dei contratti per ciascuna tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili, con Ie modalita'
previste dall'art. 3, fino alIa data di scadenza del bando o dell'avviso. Gli esiti di gara sono pubblicati nei
termini previsti dal Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alIa
data di pubblicazione dell'esito.
4. I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono automaticamente in
un'apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara scaduti», e restano consultabili, con Ie modalita'
previste dall'art. 3, fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alIa data di pubblicazione del relativo esito di
gara.
5. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara, successivamente alla scadenza del termine di cui ai
commi 3, secondo periodo, e 4, sono consultabili secondo Ie modalita' stabilite da ciascuna amministrazione
aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.
6. Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene
gli elementi e Ie informazioni indicati dal Codice dei contratti, secondo il formato dei modelli di formulari adottati
dalla Commissione europea, ed e' indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all'Allegato 2.
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;
Art.
5
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p;  
; Bilanci
1. I soggetti di cui all'art.
2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata
«Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home-page e dotata di caratteristiche di indirizzabilita' e di
ergonomicita' tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.
2. I soggetti di cui al comma 1
pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989,
n. 90, di attuazione dell'art. 6 delIa legge 25 febbraio 1987, n. 67.
3. I bilanci sono consultabili in ordine
cronologico, senza alcuna limitazione temporale.
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;
Art. 6
Registrazione del sito informatico
nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
1. I soggetti tenuti
all'applicazione del presente decreto registrano l'indirizzo web del sito informatico nell'Indice degli indirizzi
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 57-bis del CAD e ne garantiscono i relativi aggiornamenti.
/>
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Officiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2011"