REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ATTIVITA' RICETTIVA DI ALBERGO DIFFUSO DI CUI ALLA L.R. N.17/2011
Deliberazione della Giunta Regionale n.2808 del 12.12.2011
Dettagli della notizia
L'URP informa che la Giunta
Regionale, con propria delibera n. 2808, nella seduta del 12 dicembre 2011, ha approvato il Regolamento attuativo
dell'attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla legge regionale n.17 del 15 luglio 2011.
Il
Regolamento in parola non è stato ancora pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo del succitato regolamento
regionale.
"REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL' ATTIVITA’ RICETTIVA ALBERGO DIFFUSO DI CUI ALLA
L.R. N.17/2011
/>
&
nbsp; Art.1
/>
&
nbsp; (Ambito di applicazione)
1. II
presente regolamento disciplina la forma di ricettività diffusa di cui all'art. 2 della legge regionale 15 luglio
2011, n.17 ( "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso") e di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della
direttiva 2008/1221CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
2. II centro storico(zona A) è da intendersi, ai
sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n.1444 che definisce le Z.T.O. (Zone Territoriali Omogenee). Ai fini
del presente regolamento è da intendersi quale borgo rurale un aggregato di più unita dalla tipologia
simile, che costituisce la modalità di insediamento nel territorio fuori dalla città storica di una
comunità più numerosa rispetto alla famiglia contadina. Esso è caratterizzato dalla presenza sia di
edifici per la residenza che di rustici, a volte raggruppati separatamente nonché dalla presenza di un impianto
urbanistico ben delimitato in cui i fabbricati siano In massima parte antecedenti all'anno 1900 e nel quale siano
presenti elementi caratteristici di identità. In particolare devono essere presenti fattori caratterizzanti per
quanta riguarda elementi architettonici, sia per quanta riguarda la struttura, sia per i materiali, le decorazioni e gli
ornamenti. La presenza di elementi incoerenti al contesto suddetto (ristrutturazioni e nuove costruzioni) non
dovrà superare il 20% in volume dell'intero impianto urbanistico preso in considerazione. Vanno inoltre
considerate la presenza di emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale
naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, ad itinerari culturali, religiosi o
percorsi enologici - gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione geografica protetta o
garantita o "DOP".
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 2
&n
bsp; (Definizione tipologica)
/>
1. "L'albergo diffuso", è una struttura ricettiva caratterizzata
dalla dislocazione delle unita abitative in uno o più stabili separati e dalla centralizzazione in un unico
stabile dell'ufficio ricevimento e dalle sale di uso comune.
2. Le unità abitative di cui è
costituito I'albergo diffuso sono localizzate nello stesso centro storico e nel borgo rurale, nel rispetto delle
condizioni localizzative di cui all'articolo 4.
3. Le singole unità abitative non possono distare
dall' edificio centrale nel quale vengono forniti i servizi e le dotazioni obbligatorie ed eventuali servizi accessori
oltre trecento metri in linea d'aria o quattrocento metri misurati nel più breve percorso pedonale
possibile.
4. I locali comuni sono collocati in posizione baricentrica rispetto alla ubicazione delle singole
unita abitative ed in modo tale da garantirne un agevole accesso.
5. Almeno il 70% delle unita abitative di
cui è costituito I'albergo diffuso devono essere poste all'interno del perimetro della zona A (centro
storico) del Comune in cui si svolge I'attività. E’ consentita la collocazione delle unità abitative
in percentuale non superiore al 30% al di fuori del perimetro del centro storico zona A, a condizione che la distanza in
linea d'aria tra I'accesso al plano stradale delle medesime ed il perimetro del centro storico non superi i 50 metri e
comunque vi sia rispetto della distanza massima dai servizi e dotazioni di cui al comma 3.
6 .
L'obbligatorietà dei requisiti richiesti all'albergo, ai fini della classificazione, permane in quanto
compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio.
7. Nello stabile ove è presente I'ufficio di
ricevimento e le sale comuni, è possibile la presenza di unità abitative. Le unità abitative devono
essere comunque allocate in un numero minimo di almeno 2 edifici autonomi e indipendenti.
8. Ai fini del
presente regolamento si intende che le unità abitative possono essere costituite da:
a. camere, aventi
accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate
di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
/>
b. alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più locali,
arredati e dotati di locali bagno e uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca
da bagno o doccia.
c. La presenza di unita abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto
cottura è posta nel limite del 40% della capacità ricettiva complessiva della struttura
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art.3
/>
&
nbsp; (Requisiti gestionali)
/>
1. L'esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma
imprenditoriale.
2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico.
/>
3. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento, ivi compreso il
servizio di ristorazione diverso dalla prima colazione, può essere affidata ad altri soggetti in possesso di
regolare titolo ai sensi delle vigenti normative del settore di appartenenza, previa stipula di apposita convenzione che
regoli i rapporti tra il titolare dell'esercizio in via principale ed il gestore dei servizi; resta comunque in capo al
gestore principale la responsabilità della conduzione dell'attività ricettiva nel suo complesso
nonché della qualità dei servizi resi anche da parte terzi.
4. II servizio di prima colazione
deve essere fornito all'interno della struttura principale dal gestore dell'albergo diffuso. Per quanto concerne I'
eventuale servizio di ristorazione diverso dalla prima colazione, fermo restando quanto stabilito al comma 3, può
venire erogato a condizione che i locali e I'attività svolta siano ubicati in unico stabile situato nella zona A.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art.4
/>
(Elementi di
eleggibilità per la localizzazione)
1. La localizzazione dell'albergo
diffuso, deve avvenire in contesti urbani e rurali caratterizzati da pregio storico-ambientale e vitalità e
vivibilità dei luoghi.
2. II pregio storico-ambientale ricorre ai fini del presente regolamento:
/>
a) per quanto riguarda il centro storico qualora I'aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente
strumento urbanistico generale quale zona A¬ centro storico;
b) per il borgo rurale qualora esso presenti
le caratteristiche indicate al precedente art. 1 comma 3.
3. La vitalità e vivibilità dei luoghi
ricorre, ai fini del presente regolamento, quando nella località abitata all'interno della quale s'intende
ubicare I'albergo diffuso risulti una popolazione residente riferibile ad almeno dieci famiglie ovvero in alternativa
trattasi di centro storico che costituisce polo di attrazione per I'intero territorio comunale in ragione della presenza
di servizi pubblici e/o privati di pubblica utilità e/o di una pluralità di attività commerciali e
artigianali.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 5
(Capacità ricettiva, requisiti dimensionali delle unita abitative e requisiti per i
servizi, dotazioni, impianti e attrezzature)
1. La capacità ricettiva minima
dell'albergo diffuso deve essere di 30 posti letto complessivi.
2. In considerazione delle peculiarità
degli immobili nei quali è esercitata I'attività ricettiva di albergo diffuso, la compatibilità con
i requisiti previsti dalla I.r. 11199 in relazione alle strutture di cui all'art. 3 della legge medesima, è
assicurata in ogni caso allorquando i locali abbiano i seguenti requisiti dimensionali minimi:
a) la superficie
delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse, purché non delimitati da serramenti anche
mobili ed esclusa ogni altra superficie, è fissata in mq 8 per le camere ad un letto e mq 14 per quelle a due
letti. Per ogni letto aggiunto, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi
per camera, la superficie deve essere aumentata di mq 6. I posti letto sono aggiunti esclusivamente in via temporanea a
richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa. Ai fini della
valutazione della superficie, la frazione di superficie superiore a mq 0,50 è in tutti i casi arrotondata
all'unità;
b) i limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a mq 12 per le camere a due letti ed a
mq 4 per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare
interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici;
c) in deroga ai
limiti di superficie sopra indicati è sempre consentita I'aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti
accompagnino un bambino di età inferiore a 12 anni:
d) I'altezza minima interna utile dei locali posti
nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di m 2,70
per le camere da letto ed i locali soggiorno, riducibile a m 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo
restando II mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche
degli immobili non consentano II raggiungimento di tale altezza.
3. La compatibilità di cui al comma 2
è assicurata altresì dall'offerta di servizi minimi e fornitura di dotazioni, impianti e attrezzature
indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art.6
&n
bsp; (Periodo di
apertura)
1. L'albergo diffuso è
a) ad apertura annuale, quando
effettua un periodo di attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi;
b) ad apertura stagionale,
quando effettua un periodo di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con un minimo di 5 mesi.
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 7
/>
&
nbsp; (Avvio ed esercizio dell'attività)
/>
1. L'esercizio dell'attività ricettiva di albergo diffuso è subordinato
alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 4 bis e ter dell'art.49 del Decreto legge
31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 , presentata dal titolare o, se persona diversa, dal
gestore e dal suo eventuale legale rappresentante ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la
rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.
2. L'avvio e
I'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di
pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché delle norme relative ai vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art.8
/>
&
nbsp; (Rinvio a norme di
settore)
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano
le disposizioni della legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, e successive modifiche ed integrazioni.
/>
&nbs
p;  
; TABELLA “ A “
/>
REQUISITI DI SERVIZI, DOTAZIONI. IMPIANTI E ATIREZZATURE
/>
DEGLI ALBERGHI DIFFUSI
/>
1.01 -Servizi di ricevimento, portineria e informazioni:
assicurati 12/24 ore con almeno un addetto, nelle restanti ore con addebito disponibile a chiamata. II personale che
fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull'offerta del territorio.
/>
1.02 -Servizio di custodia valori: in cassaforte presente in ogni singola unita abitativa e in
cassaforte dell'albergo.
1.03 -Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata.
/>
1.04 - Trasporto interno bagagli: assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela, nelle altre
ore a mezzo carrello a disposizione della clientela. .
1.05 - Trasporto esterno bagagli:
assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela,dall'area di parcheggio alla reception e/o alle unita abitative
qualora non sia disponibile parcheggio riservato.
1.06 -Servizio di prima colazione: fornito
nei locali comuni ubicati nell'edificio principale a cura del personale addetto. II servizio deve essere caratterizzato
dalla fornitura di prodotti regionali, dando priorità a quelli specifici della zona.
1.07 -
Servizio di bar nei locali comuni: assicurato 12/24 ore fornito nei locali comuni ubicati nell'edificio
principale a cura del personale addetto.
1.08 -Servizio di bar nelle unita abitative:
1.08.1: 100% delle unità abitative con frigobar. 1.08.2: Assicurato 8/24 ore a
cura di esercizio pubblico convenzionato con I'albergo diffuso, ovvero a cura del personale addetto dell'albergo.
/>
1.09 -Lingue estere correntemente parlate: il servizio di cui al punto 1.01 garantisce due lingue
tra cui I'inglese.
1.10 -Servizio di centralino telefonico: assicurato da addetto 12/24 ore. 1.11 -Servizio
sveglia
1.12 -Cambio biancheria nelle unità abitative: lenzuola e federe:almeno tre
volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente.
1.13 -Cambio biancheria nei locali bagno
privati: asciugamani e asciugatoi da bagno: tutti i giorni.
1.14 -Pulizia nelle unità
abitative: tutti i giorni.
1.15 -organizzazione del tempo libero:garantire, a
richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella
località, I'organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio culturale
del centro storico e della zona.
1.16 -Servizio di ristorazione: garantito nei locali comuni
ubicati nell'edificio principale a cura del personale addetto e caratterizzato da cucina tipica o con esercizio
commerciale convenzionato collocato nella zona A (centro storico).
1.17 -Punto esposizione prodotti
tipici: requisito obbligatorio all'interno della struttura oppure all'esterno mediante convenzione con
esercizio commerciale di vicinato localizzata nello stesso centro storico oppure nelle immediate vicinanze.
/>
1.18 -Servizio degustazione prodotti tipici: disponibile a richiesta della clientela anche
mediante convenzione con esercizio commerciale localizzato nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate
vicinanze.
1.19 -Servizio navetta da e per aeroporti,stazioni ferroviarie,terminal bus:
disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con imprese di trasporti.
/>
2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE NELLE UNITA' ABITATIVE E NEGLI SPAZI
COMUNI
2.01 -Acqua corrente in tutte le camere: calda e fredda.
/>
2.02 -Numero dei locali bagno privati(completi),espresso in percentuale minima delle camere/alloggi
dell'albergo diffuso:i1 100% degli alloggi.
2.03 -Numero dei locali bagno comuni (completi)
: almeno n.1 locale, accessibile a portatori di handicap posto nell'edificio principale.
2.04
-Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti)privati e comuni. 2.05 -Riscaldamento: in tutto
I'esercizio.
2.06 -Dotazioni delle unità abitative:arredamento di ogni singola unita
abitativa su misura o con elementi di design. Connotazione in sintonia con I'ambiente in cui I'unità
abitativa trova collocazione. Ambientazione diversa oppure con specifiche connotazioni per ciascuna unità
abitativa Utilizzo di alcuni elementi di arredo della tradizione o di produzione artigianale locale. Presenza di
elementi, suppellettili e/o altri oggetti dell'artigianato locale.
2.07 -Accessori nelle unità
abitative: 2.07.1: necessario per cucito. 2.07.2:documentazione sull'albergo diffuso e sulla
rete degli alberghi diffusi. 2.07.3:necessario per scrivere. 2.07.4:materiale
informativo sulla località e sul suo centro storico. 2.07.5:materiale informativo sugli eventi
della località.
2.08 - Accessori nei bagni privati: 2.08.1 :cestino
rifiuti, sacchetti igienici, sgabello. 2.08.2:carta igienica e riserva. 2.08.3.bagno
schiuma, shampoo, riserva sapone. 2.08.4:asciugacapelli.
2.09 -Televisione:
2.09.1:TV a colori in tutte le camere/alloggi con ricezione satellitare. 2.09.2:TV a
colori ad uso comune.
2.10 -Radio o filodiffusione nelle unita abitative con
regolazione autonoma: in almeno il 50% delle camere/alloggi.
2.11 -Chiamata del
personale: chiamata telefonica diretta.
2.12 -Telefono nelle unità abitative,abilitato
alla chiamata esterna diretta: 2.12.1:linea telefonica con apparecchio ne1100% delle
unità abitative. 2.12.2: Internet nel 100% delle unità abitative.
2.13
-Linee telefoniche esterne:una linea telefonica con apparecchio per uso comune. 2.14 -Attrezzatura
pronto soccorso:disponibile a richiesta della clientela.
2.15 -Fax a disposizione della
clientela:nel locale principale.
2.16 -Internet point a disposizione della
clientela:nel locale principale. 2.17 -Reception:localizzata nel locale principale.
/>
2.18 -Sale di uso comune:di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuno dei primi dieci
posti letto, mq 2 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, mq 1 per ogni posto letto oltre il
quarantesimo.
2.19 -Bar:banco bar posta in locale comune.
2.19 -
Ristorante: in sala apposita.
2.21 -Servizi igienici nei locali comuni: servizio
igienico destinato ai locali di somministrazione:almeno uno per sesso.
2.22 -Barriere
architettoniche:fino a 40 posti letto ci devono essere almeno due unità abitative accessibili a portatori
di handicap. Da 41 posti letto in avanti, una unità abitativa in più ogni 20 posti letto.
/>
2.23 -Attrezzature per il tempo libero:incentivare la pratica di sport e comportamenti
"sostenibili" di fruizione del territorio, mettendo a disposizione degli ospiti(direttamente 0 indirettamente)
biciclette attrezzature sportive ed escursionistiche, guide e materiale informativo.
2.24 -Locale di
deposito a servizio della clientela:almeno n.1 deposito all'interno del centro storico 0 nelle sue immediate
vicinanze e idoneo al ricovero di biciclette 0 altre attrezzature sportive.
2.25 -Segnaletica nello
spazio urbano:ogni unita abitativa dispone di idonea segnaletica funzionale a raggiungerla a partire
dall'ufficio ricevimento.
2.26 -Dotazioni per la preparazione dei cibi:obbligatorie nelle
unità abitative costituite da alloggi con uso cucina. 2.26.1 :cucina con due fuochi o
piastre e forno (anche a microonde). 2.26.2:frigorifero. 2.26.3:lavello con
scolapiatti. 2.26.4:per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti
piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza,1 tazzina. 2.26.5:per ciascuna unità abitativa: 1
batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1
grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia, 1 cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica.
2.26.6:per ciascuna unità abitativa: 2 tovaglie,tovaglioli e canovacci da cucina."
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