Regolamento di Polizia Locale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 luglio 2009 con delibera n.35: Allegato A - Titolo II - "Norme di Comportamento"
Dettagli della notizia
Città di Tricase
Provincia
di Lecce
Il Sindaco
/>
Rende Noto
Che il Consiglio Comunale
nella seduta del 4 luglio 2009, con propria delibera n. 35, ha approvato il Regolamento di Polizia Locale, il quale oltre
a disciplinare l'esercizio delle funzioni svolte dagli operatori di Polizia Locale, attribuite, trasferite o delegate
all'Ente, individua anche le misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo e sanzionando gli
illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini
all'interno del territorio comunale.
Di seguito viene riportato l' elenco delle "Norme di
Comportamento" (Allegato "A") previste dal Titolo II alle quali ogni cittadino si deve attenere, la cui
inosservanza è sanzionata dall'articolo 38:
Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità
/>
Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art. 4 Prevenzione dei danneggiamenti
Art. 5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e mezzi recanti molestia
Art. 6 Pericolo di
incendi, esalazioni moleste
Art. 7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
Art. 8
Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
Art. 9 Sicurezza degli edifici e delle aree
private -
Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
Art. 11 Conduzione sicura e custodia
di cani e altri animali
Art. 12 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale
/>
Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro
Art. 13
Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
Art. 14 Comportamenti contrari al decoro e al quieto
vivere
Art. 15 Attività proibite e uso del suolo pubblico
Art. 16 Esecuzione giochi in luogo pubblico
Art. 17 Recinzione e manutenzione terreni
Art.18 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e
monumenti
Art. 19 Decoro dei fabbricati scritte sui muri
Art. 20 Giardini, parchi, aree verdi e
fontane
Art. 21 Marine e linea di costa
Capo III Pubblica quiete e tranquillità
delle persone
Art. 22 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art. 23 Rumori
e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
Art. 24 Rumori o schiamazzi per le strade
Art. 25 Disturbo alla
pubblica quiete procurato da animali
Capo IV Mestieri e attività lavorative
/>
Art. 26 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art. 27 Obbligo di vendita
delle merci e dell'uso dei bagni
Art. 28 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
Art. 29 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
Art. 30 Mestieri ambulanti e
artisti di strada
Art. 31 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
Art. 32 Conduzione di
veicoli a trazione animale
Art. 33 Volantinaggio e distribuzione di oggetti
/>
L'articolo 38 è dedicato alle sanzioni previste per chi viola il Regolamento di Polizia Locale.
/>
"Art. 38 -Sanzioni
1. Chiunque viola le
disposizioni di cui all'art. 4 c. 4, 8 c. 1, 11 c. 2, 17 c. 1, 22 c.1 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Chiunque viola le altre
disposizioni del presente Regolamento, o delle ordinanze ad esso riferibili, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli
autorizzatori, previsti ai sensi del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto
chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
4. Qualora, ai sensi del
presente regolamento, sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti
accertatori, che ne facciano richiesta, durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
5. Il
trasgressore, che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 42 o non vi ottempera nei termini previsti,
o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
6. E'
sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del
D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è, inoltre, sempre possibile agli
agenti accertatori accedere ai locali, ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche
temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00."
/>
Chiunque desidera avere copia dell'allegato "A" del Regolamento di Polizia Locale può recarsi
all'URP o all'Ufficio di Segreteria del Comune di Tricase ovvero potrà scaricarlo dal sito istituzionale
www.comune.tricase.le.it.
Dalla Residenza Municipale, 10 agosto 2009
/>
Il Sindaco
/>
(Dott. Antonio Musarò)
/>