Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n.23 " Regolamento attuativo per il riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all'art.10 (Norma transitoria)della l.r. 25 maggio 2012,

n.13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n.26. Modifica.Delibera di Giunta Regionale n. del 20 dicembre 2012

Dettagli della notizia

L'URP segnala che la Giunta Regionale, nella

seduta del 20 dicembre 2012, ha adottato la deliberazione n.2901 , recante:Regolamento regionale 3 ottobre

2012, n.23 “ Regolamento attuativo per  il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e

accompagnatore turistico di cui all’art.10 (Norma transitoria)della l.r. 25 maggio 2012, n.13 modificata dalla

legge regionale 25 settembre 2012, n.26. Modifica.


Ecco quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la

deliberazione succitata:


"1. di approvare con la procedura d’urgenza prevista dall’art.

44, comma 3) dello Statuto, la modifica al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n.23 “Regolamento  attuativo

per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e  accompagnatore turistico, di cui

all’art.10 della legge regionale 25 maggio  2012, n.13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012,

n.26” qui di

seguito riportata:

- all’art.2 (Destinatari) lett.a) dopo la parola

turistica le parole “ivi compresa la  guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico”sono

soppresse.

- - all’art. 4 (Funzioni delle Province) comma 1. dopo la parola turistica le parole 

“ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico”  sono soppresse.



- all’art . 4 (Funzioni delle Province) comma 1. dopo le parole “entro sessanta  giorni

dalla” aggiungere le parole “ data di scadenza del termine di”;

- all’art. 4 (Funzioni

delle Province), dopo il comma 2, aggiungere il seguente  comma 2 bis: “Ai sensi dell’art 2, comma 4

della L. 241/90 il termine fissato per  l’istruttoria può essere sospeso per una sola volta e per un

periodo non superiore  a 30 giorni. Al termine dell’istruttoria ciascuna Provincia approva con un unico



atto l’elenco dei soggetti abilitati.”

2. Il Presidente della Giunta Regionale

provvederà, ai sensi dell’art.42, comma 2,  lett. c) dello Statuto della Regione Puglia, alla

emanazione della modifica al  regolamento regionale 3 ottobre 2012, n.23 recante “Regolamento attuativo

per  il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico,  di cui

all’art.10 della legge regionale 25 maggio 2012, n.13 modificata dalla  legge regionale 25 settembre 2012,

n.26” che sarà pubblicata sul Bollettino  Ufficiale della Regione Puglia

3. di richiedere,

nei termini di cui al citato art.44,comma 3) il parere di cui al  precedente comma 2);

4. di riservarsi

ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla  competente C.C.P. ovvero del decorso del termine

di cui al più volte citato  articolo."



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