Regolarizzazione dei fabbricati fantasma

Comunicato stampa del 22.10.2010 dell'Agenzia del Territorio

Dettagli della notizia

L'URP segnala che l'Agenzia del Territorio ha emanato, in data 22 ottobre 2010, un

comunicato stampa dal titolo "LANCIO DELLA CAMPAGNA ISTITUZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI FABBRICATI

FANTASMA".







Dal 25 ottobre 2010 è partita una campagna pubblicitaria

in onda su spazi televisivi gratuiti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente alla

regolarizzazione dei fabbricati fantasma, per sensibilizzare i proprietari di immobili non ancora iscritti in catasto o

che hanno subito ampliamenti o modifiche nella destinazione d'uso, a presentare spontaneamente la dichiarazione entro il

31.12.2010, così come previsto dall'articolo 19 del decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio

2010, n.122.







Si trascrive di seguito il testo dell'articolo 19 suindicato:

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                                                                                   "Art. 19





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                                               Aggiornamento del catasto


1. A decorrere dalla data del 1 ° gennaio 2011

e' attivata l' «Anagrafe Immobiliare Integrata », costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto

disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( attivando le idonee forme di collaborazione

con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto. )) L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai

fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun

immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

2. L'accesso (( gratuito )) all'Anagrafe

Immobiliare Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate (( entro e

non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 )) con uno o piu' decreti del Ministro dell'Economia e delle

Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

(( 2-bis. I decreti di cui al comma

2 devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle banche dati con

l'Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed

aggiornamento della qualita' dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalita' operative stabilite con i medesimi

decreti. ))

3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro

dell'Economia e

delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le

modalita' di erogazione, gli effetti, nonche' la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con

il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.

4. ((

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive

modificazioni, )) la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio

urbano, nonche' dei dati di superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e' garantita, (( a

titolo gratuito, )) ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e

Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia

del Territorio.

5. (( Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e

allineamento delle banche dati catastali, )) le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli

atti di aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-

giuiridiche uniformi, (( e in attuazione dei principi di flessibilita', gradualita', adeguatezza, stabilito con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta )) del Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa ((

presso )) la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, (( entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente

decreto. )) Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi

fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate

dai Comuni, le attivita' connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del

principio di sussidiarieta'. (( 5-bis. Per assicurare l'unitarieta' del sistema informativo catastale nazionale e in

attuazione dei principi di accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le

applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, anche al fine di

contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

/>
5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' costituito, senza oneri per la finanza pubblica,

un organo paritetico di indirizzo sulle modalita' di attuazione e la qualita' dei servizi assicurati dai comuni e

dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L'organo paritetico riferisce

con cadenza semestrale al Ministro dell'economia e delle finanze che puo' proporre al Consiglio dei Ministri modifiche

normative e di sviluppo del processo di decentramento. ))

6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono

svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:

a) individuazione di metodologie per

l'esecuzione di rilievi ed

aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;

/>
b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;

c)

gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui

alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo

per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso

ai dati a tutti i soggetti interessati;

d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento

per il Modello unico digitale per l'edilizia (( sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del

direttore dell'Agenzia del territorio d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; ))

e)

gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;

f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui

al comma 5, nonche' poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del

Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

/>
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude

le operazioni previste dal secondo

periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di

diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal

predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta

Ufficiale effettuate dalla data del 1 ° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla

presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio,

successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni

di accatastamento per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.

9.

Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi

che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a

procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. (( Restano salve

le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' le attivita' da

svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i

requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche'

quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di

costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. ))

10. Se i

titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di

aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in

catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto ministeriale 19 aprile 1994,

n. 701, procede all'attribuzione, (( con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del

direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, )) di una rendita presunta, da iscrivere

transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia

del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

/>
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni

di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di

competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite

convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

12. A decorrere dal 1 ° gennaio

2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da

telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando,

in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono

applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari

di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36,

l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano (( salve le

procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresi' fermi i poteri

di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni. ))

13.

Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento

della attivita' istruttorie connesse

all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio

1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma:

 «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra

vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo

scioglimento di comunione di diritti reali su

fabbricati gia' esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, )) devono contenere, per le unita'

immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate

in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali

e delle planimetrie, (( sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo'

essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di

aggiornamento catastale. )) Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e

verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari. ».

15. La richiesta di registrazione

di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative

cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La

mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta

di registro ed e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131.

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1 ° luglio 2010.

(( Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a

statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine

di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare.

16-bis. All'articolo 58 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 7,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge

24 dicembre 1993, n. 560 ». ))"














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