Revisione della tariffa per la spedizione dei pacchi all'interno del territorio della Repubblica
Decreto 20 maggio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico
Dettagli della notizia
L'URP informa che nella
Gazzetta ufficiale n.174 del 28 luglio 2011, è stato pubblicato il decreto 20 maggio 2011 del Ministero dello
Sviluppo Economico riguardante la revisione della tariffa per la spedizione dei pacchi all'interno del
territorio della
Repubblica.
&
nbsp; &n
bsp; "Art.
1
 
; Tariffe
dimensioni
1. La tariffa per la spedizione del pacco ordinario dfi peso
compreso da 0 a 20Kg all'interno del territorio della Repubblica è fissato in euro 9,10.
2. Le
dimensioni massime del Pacco ordinario sono le seguenti: lunghezza m.1; la somma di questa e del giro massimo, misurato
in un senso che non sia quello della lunghezza, m.2.
3. La tariffa per la spedizione del Pacco
ingombrante di peso compreso da 0 a 20 Kg all'interno del territorio della Repubblica resta fissato in euro 14,00,
così come disposto dal decreto ministeriale 16 dicembre 2004 sopra menzionato.
4. Le dimensioni
massime del Pacco ingombrante sono le seguenti: lunghezza m.1.5; somma di questa e del giro massimo misurato in un senso
che non sia quello della lunghezza m.3.
5 Il premio di assicurazione del Pacco ordinario è
fissato in euro 2,58 per un valore massimo dichiarato di euro
1.032,91.
&
nbsp; Art.
2
 
;
Servizi accessori
1. Il Fornitore del servizio universale ha facoltà - nel rispetto
dei principi e delle disposizioni volte alla tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n.287 - di offrire servizi accessori relativi all'offerta del prodotto Pacco ordinario in conformità alle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2001, nonchè nel rispetto delle condizioni generali di
servizio di cui al decreto ministeriale del 1° ottobre
2008.
&nbs
p;  
; Art.
3
 
; Spedizioni per
l'estero
1. Per la spedizione di pacchi per l'estero continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni e le condizioni di cui al decreto ministeriale 7 gennaio
1992.
&nbs
p;  
; Art.
4
 
;
Qualità del servizio
1. A parziale modifica di quanto previsto dal decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre 2009, all'art. 5, l'obiettivo di qualità per il servizio Pacco
ordinario per l'anno 2011 è determinato come segue:
94,00% (J + 3).
2. Il
Fornitore del servizio universale adotta le misure necessarie al fine di consentire all'utenza di verificare lo stato di
lavorazione dell'invio, anche in corso di
spedizione.
&nbs
p;  
; Art.
5
 
; Condizioni generali di
servizio
1. Il fornitore del servizio universale ai sensi dell'art. 22, comma 2, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, adegua le Condizioni generali di servizio in base alle previsioni contenute
nel presente decreto e le sottopone all'Autorità dio regolamentazione entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai fini della loro
approvazione.
&n
bsp; &nb
sp; Art.
6
 
;
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. "