Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949

Art. 47 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.

47 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle

infrastrutture e della competitività"): 











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bsp;         "Art. 47

Riduzione importo

"opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949



1.

All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Le Amministrazioni dello Stato, anche con

ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano

all'esecuzione di nuove costruzioni di

edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante

opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

-

due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

-

un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

- 0,5 per

cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro."

b) il secondo comma e' sostituito dal

seguente:

"Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso

industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonche' gli edifici a qualsiasi uso

destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro."

2. Le disposizioni di cui al comma

1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato

pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio."





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