Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2009
Dettagli della notizia
L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2009, è stato pubblicato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2009, recante:"Rimborso delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale."
Per opportuna
conoscenza, si trascirvono di seguito gli articoli 1, 2 e 3 del suindicato
decreto.
"Art. 1
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Soggetti beneficiari
1. Ai genitori adottivi, residenti su1
territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni
contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato
autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre
dell'anno 2008, è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in
conformità alle disposizioni del presente decreto.
Art.
2
Modalità di presentazione delle istanze
1. I genitori adottivi, di cui
all'art. 1 del presente decreto, presentano nel periodo 1 1uglio-31 dicembre 2009, a mezzo raccomandata A/R, istanza
congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, utilizzando il modello A allegato al presente
decreto.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) copia
dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione
per le adozioni internazionali;
b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
lettera 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato
la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;
c) copia completa della/e
dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in
Italia (antecedente quella di presentazione della domanda di rimborso) da cui si possa evincere l'ammontare del reddito
complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre
presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
d) nel caso in cui l'istante
presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi
allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
1uglio 1998, n. 322, all'Agenzia delle entrate;
e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la
dichiarazione dei redditi in quanta rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito
conseguito nel1'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a quello di presentazione della
domanda di rimborso), (modello B allegato);
f) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza
l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le
spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata
nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera a);
g) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46
del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'istante dichiara di non aver
richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali
(modello C allegato) .
3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi
dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del
provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonché copia completa della/e
dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della
domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione
sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei
riguardanti tali anni.
4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono
inammissibili.
Art.
3
Ammontare e natura dei rimborsi
1. L'ammontare delle spese
rimborsabili è pari a:
a) il 50% (fino ad un limite massimo di 6.000,00 euro) per i genitori adottivi che
abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;
b) il 30% (fino ad un limite massimo di 4.000,00 euro)
per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.
2.
Dall'ammontare del rimborso calcolato verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del
decreto ministeriale 21 dicembre 2007.
3. Il rimborso viene erogato a carico del capitolo 538, denominato
«Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», previa verifica della congruità delle disponibilità del Fondo
medesimo e nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di
cui all'art. 2, superi le disponibilità del Fondo, si procederà alla rideterminazione dei rimborsi che dovrà essere
effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilità.
4.
L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale. "