Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2009

Dettagli della notizia

L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2009, è stato pubblicato il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2009, recante:"Rimborso delle spese sostenute dai genitori

adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale."


Per opportuna

conoscenza, si trascirvono di seguito gli articoli 1, 2 e 3 del suindicato

decreto.


                                               "Art. 1

/>
                               Soggetti beneficiari



1. Ai genitori adottivi, residenti su1

territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni

contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato

autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre

dell'anno 2008, è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in

conformità alle disposizioni del presente decreto.



                                             Art.

2

              Modalità di presentazione delle istanze



1. I genitori adottivi, di cui

all'art. 1 del presente decreto, presentano nel periodo 1 1uglio-31 dicembre 2009, a mezzo raccomandata A/R, istanza

congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, utilizzando il modello A allegato al presente

decreto.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia

dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza  permanente in Italia del/i minore/i,  rilasciata dalla Commissione

per le adozioni internazionali;

b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10, comma 1,

lettera 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato

la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;

c) copia completa della/e

dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in

Italia (antecedente quella di presentazione della domanda di rimborso) da cui si possa evincere l'ammontare del reddito

complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre

presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;

d) nel caso in cui l'istante

presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi

allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22

1uglio 1998, n. 322, all'Agenzia delle entrate;

e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la

dichiarazione dei redditi in quanta rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito

conseguito nel1'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a quello di presentazione della

domanda di rimborso), (modello B allegato);

f) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza

l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le

spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata

nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera a);

g) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46

del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'istante dichiara di non aver

richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o  provinciali

(modello C allegato) .

3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi

dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del

provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonché copia completa della/e

dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della

domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione

sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei

riguardanti tali anni.

4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono

inammissibili. 




                                               Art.

3


                      Ammontare e natura dei rimborsi



1. L'ammontare delle spese

rimborsabili è pari a:

a) il 50% (fino ad un limite massimo di 6.000,00 euro) per i genitori adottivi che

abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;

b) il 30% (fino ad un limite massimo di 4.000,00 euro)

per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.

2.

Dall'ammontare del rimborso calcolato verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del

decreto  ministeriale 21 dicembre 2007.

3. Il rimborso viene erogato a carico del capitolo 538, denominato

«Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», previa verifica della congruità delle disponibilità del Fondo

medesimo e nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di

cui all'art. 2, superi le disponibilità del Fondo, si procederà alla rideterminazione dei rimborsi che dovrà essere

effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilità.

4.

L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale. "

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su