Riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità) -Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n.4293 del 9 settembre 2008

Circolare n.112 del 15.10.2009 della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS

Dettagli della notizia

L'URP  informa che la Direzione

Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS ha emesso, il 15 ottobre 2009, la circolare n.112,

recante:"Riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità) -Sentenza del

Consiglio di Stato, Sezione VI, n.4293 del 9 settembre 2008".


Il padre lavoratore dipendente ha

diritto a riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia di minore

adottato/affidato) quando la madre non sia lavoratrice dipendente (ossia sia lavoratrice autonoma o casalinga) e possa

essere impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato (attività come, per esempio, visite e cure mediche,

partecipazioni a concorsi; attività che devono essere debitamente documentate).

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