Semplificazioni in materia di DURC

Art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 22.08.13
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63

Dettagli della notizia


Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), privo dei riferimenti normativi.



 



Art. 31



Semplificazioni in materia di DURC



1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.

94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27

dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia

realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal

proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta

del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli istituti

o agli enti abilitati al rilascio.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a:

«successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti

aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di

regolarita' contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal

seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito

dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce

d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di

validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle

ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di

ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita'

contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa

a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i

medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del

decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono

dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze

accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della

Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di

validita':

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al

requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11,

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle

prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare

esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione

di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato

per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita'

di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi di

cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le

ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonche' per

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli

per i quali e' stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del

contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del

decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono

il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalita' di

cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta

eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e' in ogni

caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita'

contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori

ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118,

comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del

presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini

della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono

essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva

(DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di

regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti

per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio,

prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia'

rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica

certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del

lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge

11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un

termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le

cause della irregolarita'.

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli

di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali e' prevista

l'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva

(DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente

articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e

contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per

finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione

europea, statale e regionale, il documento unico di regolarita'

contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla data del

rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori

ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla

realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche

amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori

pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a

verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarita'

contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento

unico di regolarita' contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma

8-quater e' disposta in presenza di un documento unico di regolarita'

contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi

giorni dalla data del rilascio.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma

5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti

privati.

8-septies. L'esercizio dell'attivita' d'impresa di spedizione non

e' soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.

 


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