Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

Articolo 41 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 22.08.13
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63

Dettagli della notizia


 Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 41 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), privo dei riferimenti normativi.                    



                               Art. 41-bis



Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo



1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti

nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle norme

vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del

decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se

il produttore dimostra:

a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso

uno o piu' siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,

rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo,

non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di

contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1

dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del

2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e

alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i

materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o

indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo

naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di

produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne'

variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al

normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario

sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento,

fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle

condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia

regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, precisando le quantita' destinate

all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo,

che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione,

salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad

essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le

attivita' di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in

conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella

dichiarazione di cui al primo periodo e' comunicata entro trenta

giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita' di

cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo

di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati

completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta

assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il

trasporto di tali materiali e' accompagnato, qualora previsto, dal

documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto

in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e

7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive

modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai

materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti nel

campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2

dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'

abrogato.

7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto

2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e

rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da

scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 


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