Richiesta copia integrale di atto di morte
- Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
- Termine procedimentale: 30 giorni
- Silenzio assenso: No
Descrizione
La copia integrale dell'atto di morte è una fotocopia dell'atto stesso contenente quindi tutte annotazioni riportate sul relativo registro di morte.
Può essere rilasciata soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi abbia interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
Il documento può essere richiesto se l'atto è stato registrato (iscritto o trascritto) presso il Comune di Tricase e ciò avviene:
- se la morte è avvenuta a Tricase;
- se la morte è avvenuta altrove (anche all'estero) ma trascritta nei registri di Stato Civile di Tricase (l'atto viene trascritto se al momento dell'evento la persona risiedeva a Tricase).
Cosa fare
La copia integrale di atto di morte può essere rilasciata al diretto interessato oppure a persona delegata dalll'interessato ( in questo caso occorre produrre la delega e un documento di identità del delegante), oppure su istanza motivata che comprovi l'interesse personale e concreto del richiedente per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ad eccezione dei casi espressamente vietati dalla legge.
Per richiedere copia integrale dell'atto di morte, occorre presentarsi all'Ufficio Servizi Demografici- Stato Civile - piazza Giuseppe Pisanelli - Palazzo Gallone - muniti di documento di identità , dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio, tranne il periodo estivo, dalle ore 16 alle ore 18, oppure fare apposita richiesta per posta, allegando marca da bollo e busta chiusa già affrancata per la risposta.
Responsabile del procedimento: ; D'Amico Alessandra
Responsabile del provvedimento: Panico Maria Rosaria; D'Amico Alessandra
Telefono 0833/777208 - 0833/777239 - 0833/777205
Fax 0833/777246
e-mail anagrafe@comune.tricase.le.it
P.e.c: anagrafe.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it
Dal 1° gennaio 2012 agli Uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio.
E' vietato, inoltre, alle pubbliche amministrazionie e ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l'esibizione o la produzione dei suddetti certificati, i quali dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall'interessato direttamente all'ufficio che li richiede.
Pertanto i Servizi Demografici - Stato Civile dal 1° gennaio 2012 potranno rilasciare ai privati solo certificazioni che riportino questa dicitura:
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio".
I certificati potranno essere rilasciati solo per l'esibizione a privati ed in competente bollo, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge [Normativa di riferimento: Legge 12 novembre 2011, n.183, articolo 15 (legge di stabilità 2012); D.P.R. 28 dicembre 200 n.445 (Testo unico documentazione amministrativa); Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n.14 del 22 dicembre 2011; Circolare del Ministero dell'Interno n.33 del 23 dicembre 2011].
Strumenti di tutela
Ricorso al TAR competente per territorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n.104 del 2.7.2010