Venerdì, 05 Giugno 2020.
Anche la nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2020 ha soppresso i versamenti per: A) ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, ESCLUSI I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9 (PER I QUALI L’IMPOSTA E’ DOVUTA); B) UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616.