IL CONSIGLIO
COMUNALE
Premesso:
• che l'art. 16 comma 9 de DPR 380/01, che ha
sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma
2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici
residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata;
Visto:
• che la Regione Puglia con l'art. 2 della L.R. 1
febbraio 2007 n ° 1 ha stabilito che il costo di costruzione per la nuovo edificazione viene confermato, fino a nuovo
aggiornamento, in misura pari al costo di costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per
l'edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n °
457 ( norme per l'edilizia residenziale ), con Delib. G.R. 26 novembre 2008, n ° 2268 (aggiornamento dei limiti massimi
di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia agevolata), ossia pari ad € 646,18/mq.
l'importo da applicare per il calcolo del contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi
a costruire e/o Denuncia di inizio attività (D.I.A.);
• Che con la medesima norma ha, tra l'altro, dato
facoltà ai Comuni di applicare al costo base per l'edilizia agevolata, i " criteri di calcolo del contributo
relativo al costo di costruzione" di cui all'allegato "A" della legge, motivando adeguatamente le
eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di
costruzione effettivamente praticati in loco;
Ritenuto che per ciò che concerne il
coefficiente massimo di correzione relativo all'ubicazione per le parti di territorio comunale comprese nelle fasce
parallele alle coste, determinate in funzione della distanza dalla linea media di battigia sino a 5.000 mt, lo stesso
posto pari a 1,50 dalla tabella regionale debba essere applicato sino a mt. 300 e cioè per quelle parti di territorio di
particolare interesse ambientale tutelato da leggi statali e regionali;
Visto inoltre:
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• Che l'art. 16 comma 9 del D.P.R. 380/01 nonchè l'art. 2 comma 3 della L.R. 1/2007 hanno stabilito che
nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è
adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione
accertata dall'ISTAT;
• la relazione in data 19/05/2010 a firma del responsabile del settore assetto del
territorio in merito all'aggiornamento del costo di costruzione in base alla tabella "A" allegata alla L.R.
1/2007 ove sono riportati i costi base da applicare per il calcolo del contributo afferente il costo di costruzione per
il rilascio dei permessi a costruire e/o DIA come da tabella che viene allegata alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
• Che il primo adeguamento del costo di costruzione di cui alla L.R. 1/2007 si applica per le
domande di permesso a costruire e/o DIA pervenute al Comune, complete, in data successiva al 31 dicembre 2006;
analogamente, per gli anni a seguire, l'adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o DIA la cui domanda
sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno.
Acquisito:
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• il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio
interessato;
• il parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del
servizio interessato;
Con voti favorevoli n ° 11; voti contrari n ° 5 (Coppola Antonio, De Giuseppe Alfredo,
Forte Gianluigi, Panico Maria Assunta, Indino Rocco); astenuti 3 ( Cito - Piccini R. Martella) espressi per alzata di
mano;
D E L I B E R A
1. Ai sensi
dell'art. 16 comma 9 del DPR 380/01 e dell'art. 2 della L.R. 1/2007 il costo di costruzione da prendere a base di
calcolo per la determinazione del relativo contributo per il rilascio di permessi a costruire e/o DIA, le cui istanze
siano pervenute a partire dal giorno successivo alla data di efficacia del presente atto, è quello aggiornato di cui al
prospetto allegato per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare incarico al responsabile del settore
Urbanistica ed assetto del territorio di procedere entro il mese di gennaio di ogni anno all'adeguamento del costo di
costruzione in base agli adeguamenti regionali e/o in mancanza in base all'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'ISTAT secondo l'ultimo dato disponibile.