Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.504 del 1992, ai fini dell'applicaizone dell'ICI dovuta per l'anno 2010.

Decreto 9 marzo 2010 del Ministero dlel'Economia e delle Finanze

Dettagli della notizia

L'URP   segnala che nella

Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2010, è stato pubblicato il decreto 9 marzo 2010 del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, recante:"Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati, di

cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.504 del 1992, ai fini dell'applicaizone dell'ICI dovuta per

l'anno 2010.


I fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n.504,   sono quelli classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente

posseduti da imprese e distintamente conabilizzati.



Per opportuna

conoscenza, riportiamo di seguito il testo dell'articolo 1 del suinidicato decreto

ministeriale.



                                                                                  

"
Art. 1


Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore

contabile



1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

(ICI) dovuta per l'anno 2010, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti

misure:


per l'anno 2010 = 1,02


per l'anno 2009 = 1,03


per

l'anno 2008 = 1,07


per l'anno 2007= 1,11


per l'anno 2006 =

1,14


per l'anno 2005 = 1,17


per l'anno 2004 = 1,24


per l'anno

2003 = 1,28


per l'anno 2002 = 1,33


per l'anno 2001 = 1,36


per

l'anno 2000 = 1,40


per l'anno 1999 = 1,42


per l'anno 1998 =

1,45


per l'anno 1997 = 1,48


per l'anno 1996 = 1,53


per l'anno

1995 = 1,57


per l'anno 1994 = 1,62


per l'anno 1993 = 1,66


per

l'anno 1992 = 1,67


per l'ann 1991 = 1,71


per l'anno 1990 =

1,79


per l'anno 1989 = 1,87


per l'anno 1988 = 1,95


per l'anno

1987 = 2,11


per l'anno 1986 = 2,27


per l'anno 1985 = 2,44


per

l'anno 1984 = 2,60


per l'anno 1983 = 2,76


per l'anno 1982 e anni precedenti =

2,92".



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