Ambito di applicazione dell'art.40, comma 02, D.P.R. n.445 del 2000.
Circolare n.5/12 del 23.5.2012 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Dettagli della notizia
Per opportuna
consocenza, si trascrive di seguito il testo della circolare n.5/12 emanata, in data 23 maggio 2012, dal Ministero
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, recante:"Ambito di applicazione dell'art.40, comma
02, D.P.R. n.445 del 2000."
"Al fine di dare concreta
attuazione al processo di decertificazione l'art. 15, l. 12 novembre 2011, n.183 ha novellato il d.P.R. 28 dicembre
2000, n.445, introducendo il comma 02 all'art. 40. Tale norma, per evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a
chiedere il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno
regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati, ha previsto che sul
certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi».
Tale essendo la ratio sottesa alla riforma del 2011 è evidente che Pubbliche
amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, dovendo apporre sullo stesso la dicitura
prevista dal comma 02 dell'art. 40 d.P.R. n.445 del 2000.
In ordine alla corretta applicazione della
novella introdotta dall'art. 15, l. n.183 del 2011 sono pervenute numerose richieste di
chiarimenti.
1. Certificati rilasciati per
l'estero.
Dubbi sono sorti innazitutto sull'obbligo di apporre la
dicitura prevista dal comma 02 dell'art.40 d.P.R. n.445 del 2000 ai certificati rilasciati per
l'estero.
In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011 e non essendo il d.P.R. n.445
del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto di depositare ad
un'Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello
Stato italiano.
Segue da ciò ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare
ad altro privato residente all'estero o ad un'amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista
dall'art.40, comma 02, d.P.R. n.445 del 2000 non deve essere apposta.
In suo luogo, per evitare che
tale certificato venga di fatto prodotto ad un Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere
apposta la dicutura «Ai sensi dell'art.40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il presente certificato è
rilasciato solo per l'estero».
2. Certificati da depositare nei
fascioli delle cause giudiziarie
Richieste di chiarimenti sono pervenute
anche in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art.40, comma 02, d.P.R. n.445 del 2000 ai certificati
da depositare nei fascioli della cause giudiziarie. E' stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero
di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche
amministrazioni alle quali la parte deposita un'autocertificazione.
Al riguardo si precisa che la
novella introdotta dall'art.40, comma 2, d.P.R. n.445 del 2000 - secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre
sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto
agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti
tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n.445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi)
tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.
Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria
esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede
giurisdizionale (Cass. Civ. sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui
l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e
non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria
responsabilità attestare la verità di fatti a sé favorevoli, ma tale regola non può essere
estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., ses. V, 15 gennaio
2007, n.703)."