Amministrazione aperta
Articolo 18 del decreto - legge 22 giugno 2012, n.83
Dettagli della notizia
Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 18 del decreto - legge 22 giugno 2012, n.83
("Misure urgenti per la crescita del
Paese").
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"Articolo
18
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sp; Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone,
professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai
sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'arLicolo 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di
legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro
soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d)
l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita'
seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto
incaricato, nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni
di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere
resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente
l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'arLicolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita', buon
andamento e imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre
2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), 1), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le societa' a prevalente
partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine
secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di
vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente
articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o
incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita'
amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista
concessione o a tribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo
da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-
legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai pagamenti obbligatori relativi ai
rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad
essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con
il Ministro delle sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della
Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione dei dati di
cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del
2009. Lo stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di attuazione del presente articolo in ordine ai
pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del medesimo titolo.
7.
Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle
attivita' previste si fara' fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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