Anagrafe nazionale della popolazione residente
Art.2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221
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Si riporta di seguito il testo dell'articolo
2 del decreto decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n.
221:"Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese".
Art. 2
Anagrafe nazionale della popolazione residente
1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
« ART. 62. - (Anagrafe nazionale della popolazione residente. -
(ANPR)). - 1. E' istituita presso
il Ministero dell'interno
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati
di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che
subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
istituito ai
sensi del ((quinto comma)) dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante
"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana
residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe
e censimento degli italiani all'estero".
((Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit
sono inseriti nella relazione
annuale del Garante per la protezione dei dati personali.))
2. Ferme
restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR
subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute
dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle
citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano,
l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i
quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative
che garantiscono la univocita' dei dati stessi.
3. ((L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei
dati
anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di
competenza statale attribuite al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
la disponibilita' dei
dati anagrafi e dei servizi per l'interoperabilita' con le banche
dati
tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di
competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni,
inoltre, possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte
dei soggetti aventi diritto.
L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano
pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.))
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono
disciplinate le modalita'
di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente
registrati
in anagrafi istituite presso altre amministrazioni
((nonche' dei dati relativi al numero e alla data di
emissione e di
scadenza della carta di identita' della popolazione residente.))
5. Ai fini della
gestione e della raccolta informatizzata di dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata
con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa ((con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche'))
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel
trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di
conservazione dei dati e
all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo
le modalita' di cui all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre
banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del
presente decreto((, in modo che le informazioni di anagrafe, una
volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di
ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;))
c) all'erogazione di altri servizi
resi disponibili dall'ANPR, tra
i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle
dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del
Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010. ».
2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole: « indice nazionale delle
anagrafi; » sono sostituite dalle seguenti:
« anagrafe nazionale
della popolazione residente; ».
3. Per accelerare il processo di
automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la
dichiarazione
di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato
sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il
Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro della salute ((e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) sono definite le modalita' tecniche
per l'attuazione del presente comma.
4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come sostituito dal comma 1, e'
adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina
alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.
6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del
testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18
agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
« 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni
facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello
stato civile e di anagrafe a
personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. ».
7. Per
l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3
milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014.