ANTICIPAZIONE DI RISORSE DAL FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA STABILITA' FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 MARZO 2013

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L'URP  comunica che nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 2013, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2013, recante "Anticipazione di risorse dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità  finanziaria degli enti locali", del quale si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4:



 



                                                       "Art. 1

 



1. E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, agli enti di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto, un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 del suddetto decreto.





 



                                                        Art. 2

 



1. L'anticipazione di cui all'art. 1 del presente decreto e' pari al 25% dell'importo massimo attribuibile a ciascun ente richiedente.

2. Gli enti beneficiari provvederanno a riassorbire l'anticipazione di cui al comma 1 in sede di predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario previsto dall'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.





 



                                                       Art. 3

 



1. L'anticipazione di cui al presente decreto e' erogata mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro 20 giorni successivi dalla data del presente decreto.

2. L'anticipazione e' imputata contabilmente dagli enti alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico"). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.





 



                                                      Art. 4

 



1. Nei casi previsti all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, il recupero dell'anticipazione concessa e' disposto a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, mediante versamento all'apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione. In caso di incapienza delle predette risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla medesima contabilita' speciale. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente alla predetta contabilita' speciale, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno."


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