Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

Articolo 13 del del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei conti pubblici")

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Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il

testo dell'articolo 13 del del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124

("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"):

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nbsp;      Anticipazione sperimentale

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nbsp;    dell'imposta municipale propria



1. L'istituzione

dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in

tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

Conseguentemente l'applicazione a regime

dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il

possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione

principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel

catasto edilizio urbano come unica unita'  immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede

anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

3. La base

imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo

5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai

sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i

fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria

catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,

C/4 e C/5; (( b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; ))

c. 80 per i fabbricati

classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (( ad

eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal

1° gennaio 2013));

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i

terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante

in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3,

comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (( un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110. ))

6.

L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,

adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in

diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la

suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati

rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per

cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle

societa', ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'

immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (( Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione

prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche'

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400 )).

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel

rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire

un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si

applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle

fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni

possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre

1996, n. 662.

11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative

pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di

cui al comma 6,

primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente

all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di

aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.

Per

l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le

disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta

erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 

attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le

parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti:

«dal 1° gennaio

2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,

53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.

549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e

17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice

civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che

disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di  cui ai commi 39 e

46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle

certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il

Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14.

Sono abrogate, (( a decorrere dal 1° gennaio 2012 )), le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b. il

comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.

207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

(( d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-

quater dell'articolo 7 deldecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2011,

n. 106. ))

(( 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.

106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore  della legge di

conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di

ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza

del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. )) (( 14-

ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, conesclusione di quelli che non costituiscono oggetto di

inventariazioneai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dellefinanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono

essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal decreto del

Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. ))

(( 14-quater. Nelle more della presentazione della

dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a titolo

di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il conguaglio

dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito  dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di

cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di  inottemperanza da parte del soggetto

obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30  dicembre 2004, n. 311,

salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 

652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. ))

15. A

decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie

degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e  comunque entro trenta giorni

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo  dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale, delle disposizioni

di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma

4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite

dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono

sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di

progressivita'». L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data

di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei

contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo

decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione

Sardegna (( variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di

cui al presente articolo )). In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme

residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e

Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del

predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di

attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato

un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. (( L'importo complessivo della

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riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013

a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. ))

18. All'articolo 2, comma 3, del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte le

seguenti: «nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4»;

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19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma

4 dell'articolo 2,

nonche' dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ((

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2,

comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di

compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura

finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche )).



20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10

milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21.(( (Soppresso). )) "





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