Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
Articolo 13 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo
dell'articolo 13 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.
 
;
"Art. 13
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, invia
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che
seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015.
/>
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione
principale si intende l'immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati
nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
/>
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8.
L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di
base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
10.
Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che
ha adottato detta
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E' riservata allo Stato la quota di
imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e'
versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo,
nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata
allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed
il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento
dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
All'articolo 14, comma 9, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla
misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma
dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a
tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011,
all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze
emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3,
dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalita' di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1,
comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da
"differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente
gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale,
nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con istanze
presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale
del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base
attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui
ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla
compartecipazione di cui al comma 4";
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.
All'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106,sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole "30 settembre
2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";
b) al comma 2-ter, primo periodo, le
parole: "20 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
c) al comma
2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2013".
Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini
originariamente posti dall'articolo 7 del decreto legge n.70 del 2011".