L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
2010, è stato pubblicato il decreto 8 settembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad
oggetto:"Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo
16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n.120".
Per
opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 3 del suindicato decreto
ministeriale.
"Art. 1
Disposizioni per i titolari di patente di categoria C
1. I conducenti
titolari di patente di guida di categoria C in corso di validita', che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età ,
possono continuare a condurre, fino al compimento del sessantottesimo anno di eta', autotreni ed autoarticolati la cui
massa complessiva a pieno carico sia superiore aIle 20 t. previa acquisizione, di anno in anno, presso una commissione
medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
ed integrazioni, di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Tale attestazione, che ha
validita' annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita, in caso di
richiesta, agli organi accertatori.
2. L'attestazione di cui al comma 1 non è richiesta ai conducenti titolari
di patente di guida di categoria C che, avendo compiuto i sessantacinque anni di eta', non intendono mantenere
l'abilitazione alla guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20
t.
Art. 2
Disposizioni
per i titolari di patente di categoria D
1. Ai conducenti già titolari di patente di guida di
categoria D ai quali, per raggiunti limiti di età , la stessa sia stata riclassificata in patente di guida di categoria
inferiore da non più di tre anni, può essere rilasciata una nuova patente di guida di categoria D, previa esibizione di
una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti rilasciata da una commissione medica locale di
cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale attestazione ha validità annuale e deve essere riconseguita e riprodotta, di anno in anno, al fine del rinnovo della
data di validità della patente D ottenuta, che non può essere successiva, comunque, a quella del compimento del
sessantottesimo anno di età del titolare.
2. Qualora il provvedimento di riclassificazione di cui al comma 1
sia stato emesso da più di tre anni, l'Ufficio della Motorizzazione Civile che provvede, ai sensi dello stesso comma 1
al rilascio della patente di guida di categoria D ed emette contestualmente un provvedimento di revisione sulla patente
stessa. Alla revisione si provvede con urgenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dal rilascio delIa
patente.
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Art. 3
Disposizioni per il rinnovo di validità del titolo di
abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero delIa patente di guida di conducenti che non ancora abbiano compiuto
ottanta anni di età
1. I conducenti in possesso di titolo di del ciclomotore ovvero di patente di
guida delle categorie A, B, C ed E che, avendo superato settantasette anni ma non ancora ottanta, procedono al rinnovo di
validità dei titoli abilitativi suddetti conseguono il rinnovo di validita' fino alla data del compimento
dell'ottantesimo anno di eta' se esibiscono certificato di idoneita' dei requisiti fisici e psichici rilasciato da uno
dei medici certificatori monocratici di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I conducenti di cui al comma 1 che provvedono a rinnovare la validità del
titolo di abilitazione alla guida posseduto previa visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso una
commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, conseguono il rinnovo di validità della patente posseduta fino alla data indicata nella
certificazione rilasciata dalla predetta commissione e comunque non oltre l'ottantaduesimo anno di età ."
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