Approvazione dei certificati per la dimostrazione, per il triennio 2009-2011, della copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifìiuti urbani e del servizio d...
Decreto 8 marzo 2010 del Ministero dell'Interno
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L'URP comunica
che nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2010, è stato pubblicato il decreto 8 marzo 2010 del Ministero
dell'Interno, recante:"Approvazione dei certificati per la dimostrazione, per il triennio 2009-2011, della
copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei
rifìiuti urbani e del servizio di acquedotto".
Ecco cosa recitano gli articoli 1 -2 -3 del
suindicato decreto
ministeriale:
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uot; Art. 1
Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonchè per province e comunità montane,
parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2009 - 2011, della copertura del
costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del
servizio di acquedotto.
Art. 2
Gli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale, cui fa carico l'onere della
certificazione di cui all'art. 243, comma 2, del predetto testo unico, sono quelli individuati sulla base dei parametri
contenuti nei decreti ministeriali del 10 giugno 2003 e 24 settembre 2009 indicati in premessa.
Gli
enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo unico sono soggetti alla presentazione della certificazione
del costo dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al successivo art.
3.
Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo unico, che hanno deliberato lo
stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del
risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.
I certificati potranno essere parzialmente o
anche totalmente negativi per province e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla
gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.
I dati finanziari da indicare nei predetti modelli
devono essere espressi in "euro", con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per
eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per
difetto.
Art.
3
I certificati devono essere trasmessi, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2010 per la certificazione relativa all'anno 2009, del 31 marzo 2011 per la certificazione
relativa all'anno 2010, del 2 aprile 2012 per la certificazione relativa all'anno 2011, alle prefetture - uffici
territoriali del Governo competenti per territorio.
I certificati sono compilati in ogni loro pagina e
firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale.
Le
prefetture - uffici territorili del Governo verificano il rispetto della perentorietà del predetto
termine.
Il presente decreto sarà pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana."