Approvazione "Regolamento per la gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da attività  di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti"

Deliberazione della Giunta Regionale n.24690 del 16.11.2010

Dettagli della notizia

L'URP   informa che la Giunta Regionale, nella seduta del 16 novembre 2010, ha approvato il

"Regolamento per la gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da attività  di scavo, movimentazione di

terre e lavorazione dei materiali inerti".



Per opportuna consocenza

della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo del succitato regolamento

regionale.



"Regolamento per la Gestione di Terre e Rocce da scavo

derivanti da attivita di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti.



Il presente Regolamento disciplina, per quanto di

competenza Regionale e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le modalità  di gestione dei

materiali naturali derivanti da attività  di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti.

/>


Art. 1 Obiettivi e finalità 


a) Perseguire un utilizzo razionale ed

efficiente delle risorse naturali, in particolare privilegiando il riutilizzo, ai sensi della L. 27 febbraio 2009 n. 13 e

s.m.i., di materiali derivanti da interventi di scavo e lavorazione per:

• La realizzazione di Piano di

Recupero a suo tempo autorizzato;


• Il miglioramento della percezione

paesaggistica;


•  Il miglioramento della qualità  della copertura arborea  o della funzionalità  silvo-

colturale del Piano di Recupero a suo tempo approvato;


• Il ricolmamento di cava, anche parziale;

/>
•  Il miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

/>
•  Il rimodellamento e la variazione del Piano di Recupero approvato.


b) Realizzare Piani di

Recupero regolarmente approvati.


c) Limitare la produzione di

rifiuti.


  


Art. 2 Normativa di

riferimento




- Legge Regionale del 22 maggio 1985, n. 37

"Norme per la disciplina dell'attivita delle cave" e s. m. i.;

- Decreto Legislativo del 03 aprile

2006 n. 152, materia ambientale" e s.m.i.;


- Decreto Legislativo del  30  maggio 2008 n.117,

"Attuazione

della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la

direttiva 2004/35/CE";

- Legge 27 febbraio 2009 n. 13, "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione

dell'ambiente" e s.m.i.


Art. 3 Definizioni


Ai

fini del presente Regolamento si intende per:


A. Terre e Rocce da scavo i materiali provenienti

da attività  di scavo, lavorazione, taglio e lavaggio della pietra naturale e degli inerti in cui siano assenti corpi

estranei compresi frammenti  o frazioni di materiale quali detriti, macerie, frammenti di laterizi, asfalto.

B.

Sito di produzione l'area di cantiere entro la quale si svolgono le attività , le lavorazioni che generano Terre e

Rocce da scavo secondo quanto previsto dal Progetto autorizzato anche eventualmente contenute nell'esito delle procedure

di VIA e/o di A.A.I. (Autorizzazioni Ambientali Integrate).


Art. 4 Ambito di

Applicazione


1.  Il presente Regolamento disciplina la gestione dei materiali naturali da

scavo che derivano da attività  relative a:

a) Lavorazioni della pietra naturale senza utilizzo di sostanze

chimiche;


b) Lavaggio degli inerti senza utilizzo di sostanze chimiche


c) Altre

attività  di scavo che non interessano terreni contaminati.


2. Sono sempre esclusi

dall'applicazione del presente  Regolamento:

a) I materiali di scavo provenienti da siti nei quali sia in

corso  o debba essere avviato un procedimento di bonifica ai sensi della parte IV Titolo V del D. Lgs. N ° 152 del

03.04.2006 e s.m.i.; la gestione dei suddetti materiali sarà  infatti disciplinata dalle Autorizzazioni rilasciate nell'

ambito dello stesso procedimento di bonifica, secondo quanto previsto dall'art. 242 del medesimo Decreto;  



/>


b) Materiali naturali da scavo con concentrazioni di

contaminanti superiori alla colonna B

della Tabella 1

dell'allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D. Lgs. N °

152 del 03.04.2006 e s.m.

i. ;


c) I materiali naturali da scavo frammisti a rifiuti.


3. Tutti gli

atti amministrativi previsti dal seguente regolamento (comunicazioni, autorizzazioni, permessi, etc ... ) riguardanti il

Servizio Attività  Estrattive vanno inviati al S.U.R.A.E. che provvederà  ad inoltrarli alla propria struttura provinciale

nel cui territorio ricade la cava, per l'espletamento dell' iter amministrativo, mentre i pareri propedeutici vanno

richiesti direttamente agli Enti competenti (ARPA, Comune, Provincia, etc ... ) e solo se positivi vanno allegati alla

relativa richiesta,in caso contrario la domanda non va inviata perchè sarebbe valutata negativamente da questa Servizio.




Art. 5 Norme Generali


Al fine di garantire la

tracciabilità  delle Terre e Rocce da scavo da depositare in cava occorre rispettare le seguenti regole:

1)  Il

materiale potrà  essere depositato unicamente su superfici sulle quali la coltivazione  è stata ultimata nonchè su

superfici sulle quali non si intende più effettuare alcun tipo di coltivazione;

2)  Il Titolare della cava deve

avere a disposizione una planimetria con relativa sezione suddivise in riquadri nelle quali dovrà  indicare

approssimativamente il punto in cui  è stato collocato il materiale preso in carico;



3) Terre e Rocce

da scavo devono provenire da Progetti di opere  regolarmente autorizzati dagli Enti competenti con DIA,  Permesso di

Costruire, VIA ecc.;  





4) Deve essere garanti ta la certezza della tracciabilità  delle Terre

e Rocce da scavo da depositare;

5) Non deve essere deposi tato in cava materiale proveniente da siti

contaminati  o parzialmente contaminati;



6) Le operazioni di deposito del materiale devono essere

svolte, in ogni loro fase nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

/>


Art. 6 Accertamento qualitativo dei

materiali


L'accertamento delle caratteristiche qualitative dei

materiali naturali

da scavo deve avvenire presso il sito di produzione, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse dall' autorità 

ti tolare del procedimento.  Il dettaglio dello screening analitico e delle modalità  di analisi da utilizzare per le

verifiche qualitative sui materiali naturali da scavo  è riportato nell'Allegato al presente regolamento. La descrizione

delle indagini effettuate e dei metodi utilizzati none he i risultati delle verifiche analitiche sui materiali devono

essere riportati nella relazione tecnica di cui all' art. 7 del presente regolamento.

/>


Art. 7 Autorizzazione


I Titolari di cava che intendono

depositare, all'interno della stessa, Terre e Rocce da scavo devono richiedere al Servizio Attività  Estrattive apposita

Autorizzazione.



Unitamente all'Istanza dovrà  essere presentata la Documentazione in appresso

indicata al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti necessarl per la corretta gestione dei materiali naturali da

scavo, ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:


1. Relazione Tecnica nella quale

vanno indicate:


• Le caratteristiche del materiale da depositare in cava;

• In che modo si

intende garantire la tracciabilità  del   materiale;


• Le eventuali variazioni del Piano di

Recupero;

• La verifica della Stabilità  dei Fronti già  esistenti nonche dei nuovi fronti che saranno realizzati

con il materiale introdotto in cava;

• Entità  volumetrica complessiva dei materiali da depositare in cava;

/>


• La disponibilità  a presentare un nuovo DSS in relazione ai   lavori di deposito del materiale ed

eventuale DSS Coordinato    nel caso in cui il trasporto venga effettuato da ditte  diverse;



• Lo schema

di Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio con la quale il Direttore dei Lavori delle operazioni di scavo deve

certificare che trattasi di Terre e Rocce da scavo non provenienti da siti inquinati  o sottoposti ad intervento di

bonifica.







2. Planimetria e Sezioni, suddivise in riquadri, con   

/>
l'indicazione della parte dell'area di cava nella quale sarà   depositato il materiale.





/>


3. Registro di Scarico, regolarmente vidimato dal Servizio   Attivita Estrattive, per assicuirare la

tracciabilità  del   materiale.







Art. 8

Trasporto


Le Terre e Rocce da scavo possono essere depositate in cava solo se accompagnate

durante il trasporto da un Formulario di Identificazione nel quale dovrà  essere indicato il luogo di provenienza, con

indicazione dei dati di approvazione del Progetto, e quello di destinazione (data, ora di partenza e arrivo del mezzo in

cava) nonchè la qualità  e quantità  del materiale espressa in metri cubi di volume sul luogo di provenienza ed in peso una

volta entrato in cava.  

Il Formulario di Identificazione dovrà  essere in triplice copia, di cui una dovrà  essere

custodita in cava, una per la Ditta che effettua il trasporto ed una per la Ditta titolare del Progetto di scavo

approvato.


  


Art. 9 Registro di Scarico




/>
Tutte le cave autorizzate a depositare le Terre e Rocce da scavo dovranno dotarsi di apposito Registro di

Scarico, regolarmente vidimato dal Servizio Attività  Estrattive e conservare copia del Formulario di Identificazione di

cui al precedente articolo.




Art. 10

Divieti


E' vietato accettare in cava qualsiasi tipo di rifiuto, anche non pericoloso.

/>
• Provenienti da siti inquinati  o potenzialmente inquinati per cui si individui una contaminazione intesa come

superamento delle CSC come definito nell' allegato 5 alla Parte IV del  D . Lgs. n. 152/06;


•

Provenienti da lavori non regolarmente autorizzati daui competenti enti;


• Di cui non sia

dimostrabile, in ogni fase, la tracciabilità ;

• Di cui non via sia certezza dell'integrale utilizzo del

materiale salvo preventiva comunicazione di un parziale utilizzo da inviare al Servizio Attivita Estrattive.

/>


Art. 11 Disposizioni per l'accettazione di Terre e Rocce da

scavo


A. Le Ditte titolari di cave attive, una volta autorizzate ad introdurre in cava Terre

e Rocce da scavo, prima dell'inizio dei lavori di deposito devono presentare un DSS nel quale sono stati valutati tutti

i rischi relativi ai lavori di deposito del materiale ed eventuale DSS Coordinato nel caso che il trasporto venga

effettuato da altre Ditte.


B. La Ditta autorizzata, prima di accettare in cava le Terre e

Rocce da scavo, deve inviare una comunicazione al Comune di provenienza del materiale e al Servizio Attività  Estrattive

nella quale devono essere indicati:

• La qualità  del materiale;


• I volumi di materiali

interessati;


• Il sito di provenienza con  i dati di approvazione del relativo progetto. Van no

allegate copia dell'avvenuta presentazione al Comune interessato, copia dell'Autorizzazione (DIA, Permesso di

Costruire, VIA ecc.) e Dichiarazione di Atto Notorio, con timbro e firma del Direttore dei Lavori, attestante che il

materiale non proviene da siti inquinati  o potenzialmente inquinati.




Art.

12 Piani di Recupero


Le Ditte autorizzate rimangono comunque vincolate

a:


• Mantenere in vigore la fidejussione a garanzia dei lavori di recupero della cava;



/>




• Realizzare il Piano di Recupero regolarmente salvo eventuali variazioni dello stesso che

dovranno essere preventivamente approvate dal CTRAE.







Art. 13 Piani

Particolareggiati


Le cave ubicate all' interno di Piani Particolareggiati che producono

materiale di risulta derivante dalla lavorazione della pietra (da taglio) possono deposi tare  lo stesso all'interno di

altre cave ubicate nella stesso Piano Particolareggiato purchè autorizzate con apposito provvedimento da parte del

Servizio Attività  Estrattive sentito il Comune interessato.







Art.14

Sospensione, Decadenza, Revoca


La Ditta che non si attiene alle disposizioni Regolamento può

incorrere nei Provvedimenti di Sospensione,   Decadenza  o Revoca dell'Autorizzazione, da parte del Servizio Attività 

Estrattive.  





                                                                                        ALLEGATO

LINEE

GUIDA PER LE VERIFICHE ANALITICHE DEI MATERIALI NATURALI DA SCAVO  


Il   profilo

chimico dovrà  essere determinato anche a seguito delle informazioni raccolte dal proponente in merito all'utilizzo

pregresso dell'area in cui verranno realizzati gli scavi.

In ogni caso, il profilo chimico minimo richiesto

deve prevedere delle analisi sui seguenti parametri:



/>
Parametri                                                                                                                                   Unità  di

misura


Concentrazione limite

Nitrati                                       Mg/l

N03                                                                   50

Fluoruri                               Mg/l F                                                                              

1,5

Solfati                                   Mg/l S04                                                                      250

/>
Cloruri                                Mg/l Cl                                                                              100

/>
Cianuri                            microngranuni/l Cn                                   50

Bario                                   Mg/l

Ba                                                                                    1

Rame                               Mg/l

Cu                                                                                   0.05

Zinco                                 Mg/l

Zn                                                                                     3

Berillio                           microngranuni/l Be                                     10



Cobalto                       microngranuni/l Co                                 250

Nichel                             microngranuni/l

Ni                                        10

Vanadio                      microngranuni/l V                                     250

Arsenico                  

microngranuni/l As                                     50

Cadmio                     microngranuni/l Cd                                       5

/>
Cromo tot.              microngranuni/l Cr                                     50

Piombo                     microngranuni/l

Pb                                   50

Selenio                       microngranuni/l Se                                 10

Mercurio                  

microngranuni/l Hg                                   1

Amianto                   Mg/l                                                                                       30

/>
COD                               Mg/l                                                                                          30

/>
PH                                                                                                                           5,5 < >  12,0

/>



il campionamento potrà  avvenire sia nel terreno in posto (a mezzo di

sondaggi, saggi e trincee)  o su cumulo e dovrà  avere una frequenza minima di un campione per ogni 3 anni.

Per i

metodi confezionamento del campione e l'analisi dei campioni si può comunque fare riferimento al Manuale UNICHIM 196/2

ed. 2004 e alla norma UNI 10802. "




 




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