L'URP informa che la Giunta Regionale, nella seduta del 16 novembre 2010, ha approvato il
"Regolamento per la gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di
terre e lavorazione dei materiali inerti".
Per opportuna consocenza
della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo del succitato regolamento
regionale.
"Regolamento per la Gestione di Terre e Rocce da scavo
derivanti da attivita di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti.
Il presente Regolamento disciplina, per quanto di
competenza Regionale e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le modalità di gestione dei
materiali naturali derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti.
/>
Art. 1 Obiettivi e finalità
a) Perseguire un utilizzo razionale ed
efficiente delle risorse naturali, in particolare privilegiando il riutilizzo, ai sensi della L. 27 febbraio 2009 n. 13 e
s.m.i., di materiali derivanti da interventi di scavo e lavorazione per:
• La realizzazione di Piano di
Recupero a suo tempo autorizzato;
• Il miglioramento della percezione
paesaggistica;
• Il miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità silvo-
colturale del Piano di Recupero a suo tempo approvato;
• Il ricolmamento di cava, anche parziale;
/>
• Il miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
/>
• Il rimodellamento e la variazione del Piano di Recupero approvato.
b) Realizzare Piani di
Recupero regolarmente approvati.
c) Limitare la produzione di
rifiuti.
Art. 2 Normativa di
riferimento
- Legge Regionale del 22 maggio 1985, n. 37
"Norme per la disciplina dell'attivita delle cave" e s. m. i.;
- Decreto Legislativo del 03 aprile
2006 n. 152, materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n.117,
"Attuazione
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la
direttiva 2004/35/CE";
- Legge 27 febbraio 2009 n. 13, "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente" e s.m.i.
Art. 3 Definizioni
Ai
fini del presente Regolamento si intende per:
A. Terre e Rocce da scavo i materiali provenienti
da attività di scavo, lavorazione, taglio e lavaggio della pietra naturale e degli inerti in cui siano assenti corpi
estranei compresi frammenti o frazioni di materiale quali detriti, macerie, frammenti di laterizi, asfalto.
B.
Sito di produzione l'area di cantiere entro la quale si svolgono le attività , le lavorazioni che generano Terre e
Rocce da scavo secondo quanto previsto dal Progetto autorizzato anche eventualmente contenute nell'esito delle procedure
di VIA e/o di A.A.I. (Autorizzazioni Ambientali Integrate).
Art. 4 Ambito di
Applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei materiali naturali da
scavo che derivano da attività relative a:
a) Lavorazioni della pietra naturale senza utilizzo di sostanze
chimiche;
b) Lavaggio degli inerti senza utilizzo di sostanze chimiche
c) Altre
attività di scavo che non interessano terreni contaminati.
2. Sono sempre esclusi
dall'applicazione del presente Regolamento:
a) I materiali di scavo provenienti da siti nei quali sia in
corso o debba essere avviato un procedimento di bonifica ai sensi della parte IV Titolo V del D. Lgs. N ° 152 del
03.04.2006 e s.m.i.; la gestione dei suddetti materiali sarà infatti disciplinata dalle Autorizzazioni rilasciate nell'
ambito dello stesso procedimento di bonifica, secondo quanto previsto dall'art. 242 del medesimo Decreto;
/>
b) Materiali naturali da scavo con concentrazioni di
contaminanti superiori alla colonna B
della Tabella 1
dell'allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D. Lgs. N °
152 del 03.04.2006 e s.m.
i. ;
c) I materiali naturali da scavo frammisti a rifiuti.
3. Tutti gli
atti amministrativi previsti dal seguente regolamento (comunicazioni, autorizzazioni, permessi, etc ... ) riguardanti il
Servizio Attività Estrattive vanno inviati al S.U.R.A.E. che provvederà ad inoltrarli alla propria struttura provinciale
nel cui territorio ricade la cava, per l'espletamento dell' iter amministrativo, mentre i pareri propedeutici vanno
richiesti direttamente agli Enti competenti (ARPA, Comune, Provincia, etc ... ) e solo se positivi vanno allegati alla
relativa richiesta,in caso contrario la domanda non va inviata perchè sarebbe valutata negativamente da questa Servizio.
Art. 5 Norme Generali
Al fine di garantire la
tracciabilità delle Terre e Rocce da scavo da depositare in cava occorre rispettare le seguenti regole:
1) Il
materiale potrà essere depositato unicamente su superfici sulle quali la coltivazione è stata ultimata nonchè su
superfici sulle quali non si intende più effettuare alcun tipo di coltivazione;
2) Il Titolare della cava deve
avere a disposizione una planimetria con relativa sezione suddivise in riquadri nelle quali dovrà indicare
approssimativamente il punto in cui è stato collocato il materiale preso in carico;
3) Terre e Rocce
da scavo devono provenire da Progetti di opere regolarmente autorizzati dagli Enti competenti con DIA, Permesso di
Costruire, VIA ecc.;
4) Deve essere garanti ta la certezza della tracciabilità delle Terre
e Rocce da scavo da depositare;
5) Non deve essere deposi tato in cava materiale proveniente da siti
contaminati o parzialmente contaminati;
6) Le operazioni di deposito del materiale devono essere
svolte, in ogni loro fase nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
/>
Art. 6 Accertamento qualitativo dei
materiali
L'accertamento delle caratteristiche qualitative dei
materiali naturali
da scavo deve avvenire presso il sito di produzione, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse dall' autorità
ti tolare del procedimento. Il dettaglio dello screening analitico e delle modalità di analisi da utilizzare per le
verifiche qualitative sui materiali naturali da scavo è riportato nell'Allegato al presente regolamento. La descrizione
delle indagini effettuate e dei metodi utilizzati none he i risultati delle verifiche analitiche sui materiali devono
essere riportati nella relazione tecnica di cui all' art. 7 del presente regolamento.
/>
Art. 7 Autorizzazione
I Titolari di cava che intendono
depositare, all'interno della stessa, Terre e Rocce da scavo devono richiedere al Servizio Attività Estrattive apposita
Autorizzazione.
Unitamente all'Istanza dovrà essere presentata la Documentazione in appresso
indicata al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti necessarl per la corretta gestione dei materiali naturali da
scavo, ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
1. Relazione Tecnica nella quale
vanno indicate:
• Le caratteristiche del materiale da depositare in cava;
• In che modo si
intende garantire la tracciabilità del materiale;
• Le eventuali variazioni del Piano di
Recupero;
• La verifica della Stabilità dei Fronti già esistenti nonche dei nuovi fronti che saranno realizzati
con il materiale introdotto in cava;
• Entità volumetrica complessiva dei materiali da depositare in cava;
/>
• La disponibilità a presentare un nuovo DSS in relazione ai lavori di deposito del materiale ed
eventuale DSS Coordinato nel caso in cui il trasporto venga effettuato da ditte diverse;
• Lo schema
di Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio con la quale il Direttore dei Lavori delle operazioni di scavo deve
certificare che trattasi di Terre e Rocce da scavo non provenienti da siti inquinati o sottoposti ad intervento di
bonifica.
2. Planimetria e Sezioni, suddivise in riquadri, con
/>
l'indicazione della parte dell'area di cava nella quale sarà depositato il materiale.
/>
3. Registro di Scarico, regolarmente vidimato dal Servizio Attivita Estrattive, per assicuirare la
tracciabilità del materiale.
Art. 8
Trasporto
Le Terre e Rocce da scavo possono essere depositate in cava solo se accompagnate
durante il trasporto da un Formulario di Identificazione nel quale dovrà essere indicato il luogo di provenienza, con
indicazione dei dati di approvazione del Progetto, e quello di destinazione (data, ora di partenza e arrivo del mezzo in
cava) nonchè la qualità e quantità del materiale espressa in metri cubi di volume sul luogo di provenienza ed in peso una
volta entrato in cava.
Il Formulario di Identificazione dovrà essere in triplice copia, di cui una dovrà essere
custodita in cava, una per la Ditta che effettua il trasporto ed una per la Ditta titolare del Progetto di scavo
approvato.
Art. 9 Registro di Scarico
/>
Tutte le cave autorizzate a depositare le Terre e Rocce da scavo dovranno dotarsi di apposito Registro di
Scarico, regolarmente vidimato dal Servizio Attività Estrattive e conservare copia del Formulario di Identificazione di
cui al precedente articolo.
Art. 10
Divieti
E' vietato accettare in cava qualsiasi tipo di rifiuto, anche non pericoloso.
/>
• Provenienti da siti inquinati o potenzialmente inquinati per cui si individui una contaminazione intesa come
superamento delle CSC come definito nell' allegato 5 alla Parte IV del D . Lgs. n. 152/06;
•
Provenienti da lavori non regolarmente autorizzati daui competenti enti;
• Di cui non sia
dimostrabile, in ogni fase, la tracciabilità ;
• Di cui non via sia certezza dell'integrale utilizzo del
materiale salvo preventiva comunicazione di un parziale utilizzo da inviare al Servizio Attivita Estrattive.
/>
Art. 11 Disposizioni per l'accettazione di Terre e Rocce da
scavo
A. Le Ditte titolari di cave attive, una volta autorizzate ad introdurre in cava Terre
e Rocce da scavo, prima dell'inizio dei lavori di deposito devono presentare un DSS nel quale sono stati valutati tutti
i rischi relativi ai lavori di deposito del materiale ed eventuale DSS Coordinato nel caso che il trasporto venga
effettuato da altre Ditte.
B. La Ditta autorizzata, prima di accettare in cava le Terre e
Rocce da scavo, deve inviare una comunicazione al Comune di provenienza del materiale e al Servizio Attività Estrattive
nella quale devono essere indicati:
• La qualità del materiale;
• I volumi di materiali
interessati;
• Il sito di provenienza con i dati di approvazione del relativo progetto. Van no
allegate copia dell'avvenuta presentazione al Comune interessato, copia dell'Autorizzazione (DIA, Permesso di
Costruire, VIA ecc.) e Dichiarazione di Atto Notorio, con timbro e firma del Direttore dei Lavori, attestante che il
materiale non proviene da siti inquinati o potenzialmente inquinati.
Art.
12 Piani di Recupero
Le Ditte autorizzate rimangono comunque vincolate
a:
• Mantenere in vigore la fidejussione a garanzia dei lavori di recupero della cava;
/>
• Realizzare il Piano di Recupero regolarmente salvo eventuali variazioni dello stesso che
dovranno essere preventivamente approvate dal CTRAE.
Art. 13 Piani
Particolareggiati
Le cave ubicate all' interno di Piani Particolareggiati che producono
materiale di risulta derivante dalla lavorazione della pietra (da taglio) possono deposi tare lo stesso all'interno di
altre cave ubicate nella stesso Piano Particolareggiato purchè autorizzate con apposito provvedimento da parte del
Servizio Attività Estrattive sentito il Comune interessato.
Art.14
Sospensione, Decadenza, Revoca
La Ditta che non si attiene alle disposizioni Regolamento può
incorrere nei Provvedimenti di Sospensione, Decadenza o Revoca dell'Autorizzazione, da parte del Servizio Attività
Estrattive.
ALLEGATO
LINEE
GUIDA PER LE VERIFICHE ANALITICHE DEI MATERIALI NATURALI DA SCAVO
Il profilo
chimico dovrà essere determinato anche a seguito delle informazioni raccolte dal proponente in merito all'utilizzo
pregresso dell'area in cui verranno realizzati gli scavi.
In ogni caso, il profilo chimico minimo richiesto
deve prevedere delle analisi sui seguenti parametri:
/>
Parametri Unità di
misura
Concentrazione limite
Nitrati Mg/l
N03 50
Fluoruri Mg/l F
1,5
Solfati Mg/l S04 250
/>
Cloruri Mg/l Cl 100
/>
Cianuri microngranuni/l Cn 50
Bario Mg/l
Ba 1
Rame Mg/l
Cu 0.05
Zinco Mg/l
Zn 3
Berillio microngranuni/l Be 10
Cobalto microngranuni/l Co 250
Nichel microngranuni/l
Ni 10
Vanadio microngranuni/l V 250
Arsenico
microngranuni/l As 50
Cadmio microngranuni/l Cd 5
/>
Cromo tot. microngranuni/l Cr 50
Piombo microngranuni/l
Pb 50
Selenio microngranuni/l Se 10
Mercurio
microngranuni/l Hg 1
Amianto Mg/l 30
/>
COD Mg/l 30
/>
PH 5,5 < > 12,0
/>
il campionamento potrà avvenire sia nel terreno in posto (a mezzo di
sondaggi, saggi e trincee) o su cumulo e dovrà avere una frequenza minima di un campione per ogni 3 anni.
Per i
metodi confezionamento del campione e l'analisi dei campioni si può comunque fare riferimento al Manuale UNICHIM 196/2
ed. 2004 e alla norma UNI 10802. "
/>