Art. 2, comma 130, legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010). Istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art.61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2...

e successive modifiche. Istruzioni procedurali. Variazioni al piano dei conti.Circolare n.36 del 9/3/2010 della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS

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L'URP   informa che la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS, in data 9 marzo 2010, ha

emanato la circolare n.36, recante:"Art. 2, comma 130, legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria

2010). Istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art.61,

comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modifiche. Istruzioni procedurali. Variazioni al

piano dei conti".



L'articolo 2 della suddetta legge, nel riformulare

il testo dell'articolo 19, comma 2, del decreto- legge n.185/2009,    così recita:


"2. In via sperimentale

per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi commi 8,

secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica souzione, pari al 30 per cento del reddito

percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaborarori coordinati e continuativi, di cui

all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, iscritti in via esclusiva alla Gestione

separata presso l'INPSD di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, con esclusione dei soggetti

individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i quali soddisino in via congiunta   le

seguenti condizioni:


a) operino in regime monocommittenza;


b) abbiano conseguito l'anno precedente

un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;


c) con riguardo all'anno di

riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335 del

1995, un numero di mensilità  non inferiore a uno;


d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due

mesi;


e) risultino accreditatre nell'anno precedente almeno tre mensilità  presso la predetta Gestione separata

di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335 del 1995.


Restano fermi   i requisiti di accesso e la misura

del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale

data".


  


Nell'allegato alla suddetta circolare vi sono sia la informativa per la prestazione di

indennità  una tantum che il modulo di domanda per richiederla.


  

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