Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si trascrive, qui di seguito, il testo dell'articolo 31 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152), non ancora convertito in legge da parte del Parlamento.
"Art. 31
Durata e rinnovo della carta d'identità
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:"dieci anni".
2. La disposizine di cui all'articolo 3, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata invigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data."
Il Ministero dell'Interno per la corretta applicazione dell'art.71 del citato decreto - legge, ha emesso la Circolare n.8 del 26.6.2008, avente ad oggetto: "Decreto Legge 24 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Nuove disposizioni in materia di Carte di identità",
" [...] Preliminarmente", - è scritto nella suddetta circolare - "preme ribadire che chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l'Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per quella elettronica.
In particolare, per quanto riguarda la Carta d'identità in formato cartaceo:
1. nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale.
2. nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: "validità prorogata ai sensi dell'art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al ..... "