Art. 31 del decreto - legge 25 giugno 2008, n.112: Durata e rinnovo della carta d'identità

La validità del documento passa da 5 a dieci anni

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si trascrive, qui di seguito, il testo dell'articolo 31 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152), non ancora convertito in legge da parte del Parlamento.


                                   "Art. 31


               Durata e rinnovo della carta d'identità


1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:"dieci anni".


2. La disposizine di cui all'articolo 3, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata invigore della presente legge.


3. Ai fini del rinnovo i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data."

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