Art. 31 del decreto - legge 25 giugno 2008, n.112: Durata e rinnovo della carta d'identità
La validità del documento passa da 5 a dieci anni
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Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si trascrive, qui di seguito, il testo dell'articolo 31 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152), non ancora convertito in legge da parte del Parlamento.
"Art. 31
Durata e rinnovo della carta d'identità
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:"dieci anni".
2. La disposizine di cui all'articolo 3, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata invigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data."