ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N.184, COME MODIFICATO DA ARTICOLO 1, COMMA 76, LETT. B) DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.247 "COMPUTO DEI PERIODI ASSICURATIVI". ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA DALL'ART.1, COMMA ...

COMMA 39, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335, IN MATERIA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI. Circolare INPS n. 116 del 9 settembre 2011

Dettagli della notizia

L'URP  comunica che

l'INPS ha adottato il 9 settembre 2011 la Circolare n.116, recante:  Articolo 1 del decreto legislativo 30

aprile 1997, n.184, come modificato da articolo 1, comma 76, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n.247 "computo

dei periodi assicurativi". Attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 39, della legge 8 agosto 1995,

n.335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.



Per i

lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sisterma contributivo, iscritti a due o più

forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supertsti, l'art.1 del decreto

legislativo 30 aprile 1997, n.184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini

del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico

delle singole gestioni l'erogazione in proquota della succitata prestazione.

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