ASSEGNO DI MATERNITA' ESTESO AI CITTADINI NUOVI PAESI UE RESIDENTI IN ITALIA
A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2004 I CITTADINI DEI DIECI NUOVI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA CHE RISIEDONO IN ITALIA, POSSONO BENEFICIARE DEI TRATTAMENTI DI MATERNITA'PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE,...
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A partire dal 1° gennaio 2004 i cittadini stranieri provenienti dai dieci nuovi Paesi menbri dell'Unione europea( e più precisamente da Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) che risiedono in Italia, possono usufruire dei trattamenti di maternità previsti dalla legge nazionale, compreso il bonus per il secondo figlio. L'INPS ha chiarito i requisiti e ha diffuso le regole a cui gli aventi diritto devono adeguarsi per poter beneficiare di queste prestazioni assistenziali : assegno di maternità dello stato ed assegno di maternità del Comune per il secondo figlio. Il beneficio vale però per le nascite o le adozioni avvenute successivamente al primo maggio 2004. Gli assegni non possono essere riconosciuti per le maternità avvenute prima della data d'ingresso nell'Unione europea. Dal 1° maggio 2004 questi cittadini stranieri residenti in Italia se hanno i requisiti hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare esteso anche alle famiglie con tre figli minori.
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