Assegno mensile agli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%
Comma 35 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.247
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L'URP del Comune di Tricase segnala che il comma 35 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2007, n.247 ("Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale") così recita:"L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.118, è sostituito dal seguente:
Art.13 - (Assegno mensile). -1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgano attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora le condizioni vengano meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS".