L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.69 del 22
marzo 2012 è stato pubblicato l decreto legislativo 2 marzo 2012, n.24, recante:"Attuazione della
direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale."
Testo in vigore dal
6 aprile 2012.
Si riporta di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8 del decreto legislativo in
parola.
&
nbsp; &n
bsp; "Art.
1
&nbs
p; Campo di applicazione
1. II
presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di
somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lectere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di
seguito denominato per brevita' «decreto».
2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono
applicare o introdurre disposizioni piu' favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto.
Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per il lavoro all'Albo informatico di cui
all'articolo 4 del decreto, nonche' in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5
del medesimo decreto.
/>
 
;
Art. 2
Modifiche
all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 2, comma
1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale
di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;»;
b) dopo la lettera
a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di
un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1,
e opera sotto il controllo e la direzione delle stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e
d'occupazione": il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in
vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative:
1) all'orario di
lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in state di gravidanza e in periodo di
allattamento, nonche' la protezione di bambini e giovani; la parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre
disposizioni in materia di non discriminazione;».
/>
 
;
Art. 3
Modifiche
all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 18 del
decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23,
comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.»;
0) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione penale
prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambia di
un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un
rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al
comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.».
/>
 
;
Art. 4
Modifiche
all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 20 sono
apportate Ie seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, Ie parole: «Per tutta la durata delIa
somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutta la durata delIa missione»;
b) al
comma 2, secondo periodo, Ie parole: «per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un
utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi in cui non sono in missione presso un
utilizzatore»;
c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
«5-ter. Le disposizioni
di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:
a) di soggetti
disoccupati percettori dell'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti,
da almeno sei mesi;
b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno
sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) di lavoratori definiti
"svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 800/2008 delIa Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delIa presente
disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui aIle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2
del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.
5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non
operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.».
/>
 
;
Art.
5
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
/>
1. All'articolo 21, comma 3, del decreto, Ie parole: «nonche' la data di inizio e la
durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' la data di inizio e la durata prevedibile delIa missione».
Art.
6
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
/>
1. All'articolo 22 del decreto, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-
bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate
anche con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione il decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, e successive modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto.».
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 7
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 23 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per tutta la durata della
missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro
e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di
mansioni svolte.»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. I lavoratori
dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti pressso quest'ultimo, affinche'
possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali
dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la lara opera.»;
c)
al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono soppresse e le
parole: «al termine del contratto di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al termine
della sua missione»;
d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Resta salva la facolta'
per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in
relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione,
l'utilizzatore assuma il lavoratore.».
2. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 35, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
/>
 
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Art.
8
&nbs
p; Clausola di invarianza finanziaria
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amrninistrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare."