Attuazione della direttiva 2008/CE relativa alla qualità  dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155

Dettagli della notizia

L'URP   rende noto che nella

Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 - Supplemento Ordinario n. 217, è stato pubblicato il decreto legislativo

13 agosto 2010, n.155, recante:"  Attuazione della direttiva 2008/CE relativa alla qualità  dell'aria

ambiente e per un'aria più pulita in Europa."



Nell'articolo

1 sono indicati i principi e finalità  del succitato decreto

legislativo:



                                                                                   "Art.

1


                                                             Principi e finalità 


1.  Il presente decreto

recepisce la direttiva 200B/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un

quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità  dell'aria ambiente finalizzato a:

/>
a) individuare obiettivi di qualità  dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire  o ridurre effetti nocivi per la

salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

b) valutare la qualità  dell'aria ambiente sulla base di

metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;

c) ottenere informazioni sulla qualità  dell'aria

ambiente come base per individuare Ie misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi

dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare Ie tendenze a lungo termine, nonchè i

miglioramenti dovuti aIle misure adottate;

d) mantenere la qualità  dell'aria ambiente, laddove buona,

migliorarla negli altri casi;

e) garantire al pubblico Ie informazioni sulla qualità  dell'aria ambiente;

/>
f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.



2. Ai fini previsti dal comma I il presente decreto stabilisce:

a) i valori limite per Ie

concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e

PMIO;

b) i livelli critici per Ie concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;



c) Ie soglie di allarme per Ie concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;

/>
d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di

concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo

nazionale di riduzione dell'esposizione per Ie concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;


e) i

valori obiettivo per Ie concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

3. Ai

fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce altresì   i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, Ie

soglie di allarme e Ie soglie di informazione per l'ozono.

4. II presente decreto si fonda sui seguenti

principi:

a) il sistema di valutazione e gestione delIa qualità  dell'aria rispetta ovunque standard

qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di

assicurare che Ie stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo;

b) il sistema di

acquisizione, di trasmissione e disposizione dei dati e delle informazioni relativi alIa delIa qualità  dell'aria

ambiente  è organizzato in modo da rispondere aIle esigenze di tempestività  delIa conoscenza di tutte Ie amministrazioni

interessate e del pubblico e si basa su   misurazioni e su altre tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali

finalità  secondo i canoni di efficienza, ed economicità ;

c) la zonizzazione dell'intero territorio nazionale  è

il presupposto su cui si organizza l'attività  di valutazione delIa qualità  dell'aria ambiente. A seguito delIa

zonizzazione del territorio, ciascuna zona  o agglomerato è classificata allo scopo di individuare Ie modalità    di

valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità  aIle disposizioni del presente decreto;

/>
d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva

individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, delIa popolazione

residente e delIa densità  abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico

emissivo, Ie caratteristiche orografiche, Ie caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del

territorio, al fine di individuare Ie aree in cui uno  o piu' di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli

degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità  degli aspetti predominanti;

/>
e) la valutazione delIa qualità  dell'aria ambiente  è fondata su una rete di misura e su un programma di

valutazione. Le misurazioni in siti fissi, Ie misurazioni indicative e Ie altre tecniche di valutazione permettono che la

qualità  dell'aria ambiente  sia valutata in conformità  aIle disposizioni del presente decreto;

f) la

valutazione delIa qualità  dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate

tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualità  dell'aria all'interno dell'intera zona  o

dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformità  aIle

disposizioni del presente decreto;

g) ai fini delIa valutazione delIa qualità  dell'aria ambiente  è evitato

l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità ,

l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e

nel programma di valutazione non sono utilizzate per Ie finalità  del presente decreto;

h) la rete di misura  è

soggetta alIa gestione  o al controllo pubblico. II controllo pubblico  è assicurato dalle regioni  o dalle province

autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette

a tale gestione  o controllo non sono utilizzate per Ie finalita' del presente decreto;

i) la valutazione delIa

qualità  presupposto per l'individuazione delle valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal

/>
presente decreto;

l) i piani e Ie misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una  o piu'

aree di superamento all'interno di una zona  o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed

efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza

l'obbligo di estendersi all'intero territorio delIa zona  o dell'agglomerato, nè di limitarsi a tale territorio.

/>
5. Le funzioni amministrative relative alIa valutazione ed alIa gestione delIa qualità  dell'aria ambiente

competono alia Stato, aIle regioni e alle province autonome e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal

presente decreto. II Ministero dell'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero

dell'ambiente, si puo' avvalere, nei modi e per le finalita' previsti dal presente decreto, del supporto tecnico

dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per Ie

nuove tecnologie, l'energia e  lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.

6. I compiti tecnici

finalizzati ad assicurare la qualità  della  valutazione in materia di aria ambiente sono assicurati dalle  autorità  e dagli

organismi    di cui all'articolo 17, in conformità  al disposto dell'allegato I, paragrafo 3."

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