L'URP rende noto che nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 - Supplemento Ordinario n. 217, è stato pubblicato il decreto legislativo
13 agosto 2010, n.155, recante:" Attuazione della direttiva 2008/CE relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa."
Nell'articolo
1 sono indicati i principi e finalità del succitato decreto
legislativo:
"Art.
1
Principi e finalità
1. Il presente decreto
recepisce la direttiva 200B/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un
quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato a:
/>
a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la
salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di
metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria
ambiente come base per individuare Ie misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi
dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare Ie tendenze a lungo termine, nonchè i
miglioramenti dovuti aIle misure adottate;
d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona,
migliorarla negli altri casi;
e) garantire al pubblico Ie informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;
/>
f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.
2. Ai fini previsti dal comma I il presente decreto stabilisce:
a) i valori limite per Ie
concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e
PMIO;
b) i livelli critici per Ie concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
c) Ie soglie di allarme per Ie concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
/>
d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di
concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo
nazionale di riduzione dell'esposizione per Ie concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;
e) i
valori obiettivo per Ie concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.
3. Ai
fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce altresì i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, Ie
soglie di allarme e Ie soglie di informazione per l'ozono.
4. II presente decreto si fonda sui seguenti
principi:
a) il sistema di valutazione e gestione delIa qualità dell'aria rispetta ovunque standard
qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di
assicurare che Ie stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo;
b) il sistema di
acquisizione, di trasmissione e disposizione dei dati e delle informazioni relativi alIa delIa qualità dell'aria
ambiente è organizzato in modo da rispondere aIle esigenze di tempestività delIa conoscenza di tutte Ie amministrazioni
interessate e del pubblico e si basa su misurazioni e su altre tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali
finalità secondo i canoni di efficienza, ed economicità ;
c) la zonizzazione dell'intero territorio nazionale è
il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione delIa qualità dell'aria ambiente. A seguito delIa
zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato è classificata allo scopo di individuare Ie modalità di
valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità aIle disposizioni del presente decreto;
/>
d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva
individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, delIa popolazione
residente e delIa densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico
emissivo, Ie caratteristiche orografiche, Ie caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del
territorio, al fine di individuare Ie aree in cui uno o piu' di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli
degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità degli aspetti predominanti;
/>
e) la valutazione delIa qualità dell'aria ambiente è fondata su una rete di misura e su un programma di
valutazione. Le misurazioni in siti fissi, Ie misurazioni indicative e Ie altre tecniche di valutazione permettono che la
qualità dell'aria ambiente sia valutata in conformità aIle disposizioni del presente decreto;
f) la
valutazione delIa qualità dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate
tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualità dell'aria all'interno dell'intera zona o
dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformità aIle
disposizioni del presente decreto;
g) ai fini delIa valutazione delIa qualità dell'aria ambiente è evitato
l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità ,
l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e
nel programma di valutazione non sono utilizzate per Ie finalità del presente decreto;
h) la rete di misura è
soggetta alIa gestione o al controllo pubblico. II controllo pubblico è assicurato dalle regioni o dalle province
autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette
a tale gestione o controllo non sono utilizzate per Ie finalita' del presente decreto;
i) la valutazione delIa
qualità presupposto per l'individuazione delle valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal
/>
presente decreto;
l) i piani e Ie misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o piu'
aree di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed
efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza
l'obbligo di estendersi all'intero territorio delIa zona o dell'agglomerato, nè di limitarsi a tale territorio.
/>
5. Le funzioni amministrative relative alIa valutazione ed alIa gestione delIa qualità dell'aria ambiente
competono alia Stato, aIle regioni e alle province autonome e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal
presente decreto. II Ministero dell'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero
dell'ambiente, si puo' avvalere, nei modi e per le finalita' previsti dal presente decreto, del supporto tecnico
dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per Ie
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.
6. I compiti tecnici
finalizzati ad assicurare la qualità della valutazione in materia di aria ambiente sono assicurati dalle autorità e dagli
organismi di cui all'articolo 17, in conformità al disposto dell'allegato I, paragrafo 3."