Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili

Decreto 29 gennaio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che nella

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2009, è stato pubblicato il Decreto 29 gennaio 2009 del Ministero del Lavoro, della

Salute e delle Politiche Sociali, recante:"Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità

civili".


L'Articolo 1 del suddetto decreto così

recita:



                                                  "Art.

1


1. In attuazione dell'art. 80 del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stabiliti termini e modalità di realizzazione di un piano

straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di veri fica da espletarsi nei confronti di titolari di

benefici economici di invalidità civile, cecita' civile e sordità civile.

2. I controlli sono attuati

dall'Istituto nazionale delIa previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati

a verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonchè dei requisiti reddituali previsti dalla

legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori.

3. La permanenza nei beneficiari

del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità

civile e sordità civile viene accertata dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni

mediche di verifica provinciali di invalidità civile presso l'I.N.P.S. Le visite mediche verranno effettuate presso il

Centro medico legale I.N.P.S. delIa provincia di residenza dell'interessato. Le verifiche dei requisiti reddituali

vengono effettuate dall'I.N.P.S. attraverso l'incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero

dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.

4. L'I.N.P.S.

informa i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi con almena trenta

giorni di anticipo, suIIe modalità con cui si procederà all'accertamento di verifica, facendo espresso riferimento aIle

conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alIa visita medica.

5. I controlli non riguardano Ie

prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni,

rispettivamente ai sensi dell'art. 19 delIa legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'art. 10 delIa legge 26 maggio 1970, n.

381.

6. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto

interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento

dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento

della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti".



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