L'URP segnala che nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2009, è stato pubblicato il Decreto 29 gennaio 2009 del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, recante:"Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità
civili".
L'Articolo 1 del suddetto decreto così
recita:
"Art.
1
1. In attuazione dell'art. 80 del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stabiliti termini e modalità di realizzazione di un piano
straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di veri fica da espletarsi nei confronti di titolari di
benefici economici di invalidità civile, cecita' civile e sordità civile.
2. I controlli sono attuati
dall'Istituto nazionale delIa previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati
a verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonchè dei requisiti reddituali previsti dalla
legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori.
3. La permanenza nei beneficiari
del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità
civile e sordità civile viene accertata dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni
mediche di verifica provinciali di invalidità civile presso l'I.N.P.S. Le visite mediche verranno effettuate presso il
Centro medico legale I.N.P.S. delIa provincia di residenza dell'interessato. Le verifiche dei requisiti reddituali
vengono effettuate dall'I.N.P.S. attraverso l'incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero
dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.
4. L'I.N.P.S.
informa i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi con almena trenta
giorni di anticipo, suIIe modalità con cui si procederà all'accertamento di verifica, facendo espresso riferimento aIle
conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alIa visita medica.
5. I controlli non riguardano Ie
prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni,
rispettivamente ai sensi dell'art. 19 delIa legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'art. 10 delIa legge 26 maggio 1970, n.
381.
6. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto
interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento
della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti".