Avviso Pubblico: Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere. CIS - Codice Identificativo di Struttura

Destinatarie dell'Avviso sono: tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi...

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 28.02.20
  • Autore: Responsabile del Settore Attività Produttive - Tributi

Dettagli della notizia

Il Responsabile del  Servizio con Avviso Pubblico del 28.2.2020 rende noto

Che la legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57, integrando la Legge Regionale n. 49/2017, ha istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere' che attribuisce il Codice identificativo di Struttura (CIS) al fine delta conoscenza e della mappatura dell'offerta turistica  quale presupposti per una utile ed efficace attività di programmazione e sviluppo del settore.

Destinatarie della norma (Capo li bis, articolo 10 Bis 1.r. 49/2017) sono "tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Sono pertanto escluse dal novero dei soggetti destinatari le strutture turistiche ricettive alberghiere (il cui elenco è contenuto nell'art. 3 della l.r. 11/1999 e quelle disciplinate dalla 1.r. 1772011) e le attività turistico ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione (art, 48, comma 1, lettera a) e b) della l.r. 11/1999)11/1999).

Per "locazioni turistiche" si intendono "gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n,. 431” e sono, per tale ragione, definite quali "strutture ricettive non alberghiere".

Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la legge prevede che la Pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono in indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unita ricettiva.

La novella normativa stabilisce altresì che "I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di all'art. 11, comma 1, della presente legge, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati".

I soggetti coinvolti

Di seguito i soggetti interessati dall'applicazione della L.R. 57/2018:

1. I gestori delle strutture ricettive extra-alberghiere, come definite agli artt. 14, 23, 39, 41.43 della L.R. 11/1999, dalla L.R. 42/2013, dalla L.R. 27/2013;

2. Coloro che locano, in tutto o in parte, alloggi per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c.), della L 431/1998;

3. l soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di cui ai punti 1 e 2;

4. I Comuni territorialmente competenti;

5. La Sezione regionale competente in materia di Turismo che sovrintende, emana direttive e monitora l'attuazione della normativa regionale in materia;

6. Pugliapromozione che provvede materialmente alla tenuta del registro regionale delle strutture ricettive extralberghiere, alla gestione, alla manutenzione tecnica operativa e alla elaborazione dei dati.

Le strutture ricettive extra alberghiere

Sono definite strutture ricettive extra alberghiere, ai fini della LI.57/2018:

• i villaggi turistici, i campeggi, le mini-aree di sosta, gli ostelli della gioventù, le residenze turistiche o residence, la case e appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli esercizi di affittacamere (artt. 14, 23, 390 41 e 43 della L.R. 11/1999);

• le attività agrituristiche con ricettività (LA. 42/2013);

• le attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale (1.11. 27/2013).

Il Digital Management System (DMS) della Regione Puglia.

Il DMS della Regione Puglia, costituisce il punto di accesso a tutti i servizi digitali turistici, compreso il servizio di consultazione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere nonché il servizio che consente alle strutture di registrarsi e ottenere il Codice identificativo. E’ accessibile all'indirizzo web www.dms.puglia.it.

Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e CIS

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva e aggiornato costantemente, recante tutte le strutture ricettive non alberghiere tra cui sono compresi anche gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche.

Sono previste due versioni di tale Registro: una che, per ragioni di privacy, è accessibile solo ai soggetti autorizzati tramite il Dms (Digital Management System) all'indirizzo wwvv.dms.puglia.it.; un'altra, di pubblica consultazione, accessibile on line dai portali istituzionali „ che riporta i dati della struttura oggetto di offerta locativa( denominazione, tipologia, indirizzo) e il relativo CIS.

Il Codice identificativo di struttura (CIS)

Il Codice identificativo di struttura (CIS) è un codice alfanumerico costituito da 19 caratteri che identifica univocamente la struttura all'interno del territorio regionale.

Il CIS viene attribuito dai servizi digitali del DMS secondo procedure che di seguito si dettagliano e che divergono a seconda che si tratti di locazione ad uso turistico ovvero di altre strutture ricettive extralberghiere.

Per quanto riguarda le strutture ricettive extralberghiere diverse dalle locazioni ad uso turistico:

- se già esistenti e registrate al DMS alla data di pubblicazione della DGR 22/2020, il sistema provvede automaticamente ad attribuire il Codice Identificativo di Struttura (CIS), che sostituisce eventuale altro codice attribuito in precedenza, e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle Strutture Ricettive non Alberghiere. Il CIS riportato sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità che deve essere opportunamente stampata dall'operatore turistico;

- se avviate e registrate nel DMS dopo la pubblicazione della DGR 22/2020, il sistema provvede ad attribuire il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al momento della convalida della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) che, parimenti, deve essere opportunamente stampata dall'operatore turistico.

In entrambi i casi viene inviata una notifica all'indirizzo mail della struttura indicato nella CPS.

Con riferimento alle locazioni ad uso turistico definite dal comma 2 dell'art. 10 bis della L.R. 57/2018, i locatori a partire dal 1° marzo 2020, sono tenuti ad effettuare la registrazione della struttura/strutture offerta in locazione all'interno del DMS osservando la procedura indicata nella Circolare informativa del 18.2.2020 del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia recante “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. CIS – Codice identificativo di Struttura. Circolare informativa”; e nella Determinazione del Dirigente Regionale Sezione Turismo 18 febbraio 2020, n. 34, avente ad oggetto: DGR 22/2020 -L.R. 17 dicembre 2018, n. 57. Modalità attuative e di gestione del “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”. Adozione del form online da utilizzare per l’attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei contenuti e del formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura.

L'obbligo di indicare o di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020.

Funzionalità specifiche per Comuni e forze di polizia

L'art. 10 quinquies della L.R. 57/2018 attribuisce ai Comuni territorialmente competenti le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative.

A tal fine, ogni Comune, previa registrazione, potrà accedere al DMS e consultare il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Analogamente, potranno accedere al DMS e consultare il registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, previa registrazione, le forze di Polizia che ne facciano richiesta.

L'accesso sarà consentito solo ai referenti del Comune e delle autorità di pubblica sicurezza che, oltre ad essere muniti di SPID, siano stati all'uopo abilitati dalla Sezione Turismo.

Vigilanza e controllo.

Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative (art. 10 quinquies) sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.

La Sezione regionale competente in materia di turismo sovrintende alle funzionalità del DMS e del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere anche attraverso il monitoraggio dell'attività svolta dai Comuni territorialmente competenti per contrastare forme illegali di ospitalità verificando il rispetto degli obblighi di cui al Capo II bis della I.r. 49/2017 e ss.mn.ii..

Sanzioni e regime sanzionatorio.

La legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni normative, allo scopo di scoraggiare inadempimenti agli obblighi stabiliti, prevede delle sanzioni amministrative a carico dei soggetti inadempienti.

In dettaglio:

• Le strutture non alberghiere che non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 (Cinquecento) a euro 3.000,00 (Tremila) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata;

• i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture non alberghiere, che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 (Duecentocinquanta) a euro 1.500,00 (Millecinquecento) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. Il CIS deve essere esplicitamente richiesto alla struttura non alberghiera, che deve obbligatoriamente fornirlo pena la mancata pubblicazione dell'offerta locativa, e deve essere fedelmente pubblicato senza alterazioni del contenuto.

Il procedimento volto all'applicazione delle sanzioni amministrative trova disciplina nella legge n, 689 del 1981, Modifiche al sistema penale, in particolare nel capo I (Sanzioni amministrative), sezione I (Principi generali) e II (Applicazione).

Per quanto riguarda i principi generali, si tratta delle disposizioni (artt. 1-12) relative al principio di legalità, alla responsabilità dell'illecito, al concorso di persone nell'illecito e alla reiterazione dello stesso, nonché ai limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative, ci si riferisce in particolare alle disposizioni contenute negli articoli 13 e successivi.

In allegato la Circolare del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio del 18.2.2020 – 0000740, recante. ”Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. CIS – Codice Identificativo di Struttura. Circolare informativa”; e la Determinazione del Dirigente Regionale Sezione Turismo 18 febbraio 2020, n. 34, avente ad oggetto: DGR 22/2020 -L.R. 17 dicembre 2018, n. 57. Modalità attuative e di gestione del “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”. Adozione del form online da utilizzare per l’attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei contenuti e del formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Definizione dei caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura.

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