BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2012.
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- Data: 21.01.14
Dettagli della notizia
CITTA' DI TRICASE
Provincia di Lecce
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
porta a conoscenza che la Legge del 09.12.1998 n. 431, all'art. 11 prevede la istituzione di un Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
La Regione Puglia, con atto di Giunta n. 2199 del 26.11.2013, ha provveduto ad un primo riparto delle risorse deliberando per il Comune di Tricase uno stanziamento pari ad € 2.556,10.
La precitata Legge, inoltre, stabilisce i requisiti essenziali che i conduttori debbono possedere per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione che di seguito si elencano:
1. Cittadinanza italiana o cittadinanza in stati appartenenti all’Unione Europea;
2. Cittadinanza in Stati non appartenenti all’Unione Europea purché gli immigrati siano in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Puglia ai sensi del comma 13 dell’art. 11 della Legge 6.8.2008, n. 133;
3. Residenza nel Comune di Tricase in un immobile condotto in locazione come abitazione principale;
4. Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di due pensioni minime INPS € 12.493,78 (FASCIA “A”) con incidenza del canone di locazione non inferiore al 14%;
5. Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a € 14.000,00 determinato ai sensi della legge 457/78 art.21 e successive modificazioni e integrazioni (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura del 60%) (FASCIA “B”) con incidenza del canone di locazione non inferiore al 24%
6. Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell’anno 2012, regolarmente registrato, per un immobile accatastato con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà dunque superare 95 mq. di superficie utile, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (composti da 6 persone ed oltre);
7. Non essere assegnatario, conduttore e comunque occupante di alloggi pubblici (alloggi IACP, ecc.);
8. Nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi della legge regionale n.54/84, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
9. Nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare dell’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile;
10. Non aver usufruito di altro contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione relativamente all’anno 2012;
11. Di non aver usufruito delle agevolazioni di carattere fiscale previste dalla legge n.431/98;
12. Non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a–padre–fratello-sorella-nonno-nipote) o di matrimonio con il locatore;
Non saranno ammesse a contributo le domande presentate da:
1) lavoratori autonomi, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale di seguito riportate:
- n. 3 figli minori a carico;
- presenza nel nucleo familiare di ultrasessatacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap;
- nucleo familiare monogenitoriale.
2) soggetti che abitano in alloggi ubicati in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, c. 3 della L. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
3) soggetti che abitano alloggi con categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
L’ammontare massimo del contributo concedibile è fissato in € 3.098,75 annui per i nuclei familiari di cui al precedente punto 4) (FASCIA “A”), e in € 2.324,06 per i nuclei di cui al precedente punto 5) (FASCIA “B”).
Si precisa, altresì, che:
• Il reddito di riferimento è quello imponibile complessivo dell’intero nucleo familiare relativo all’anno 2012, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, inoltre vanno dichiarati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Pertanto, qualora la composizione attuale del nucleo familiare del richiedente risultasse mutata rispetto a quella dell’anno 2012, dovranno essere conteggiati e sommati anche i redditi prodotti da coloro i quali hanno fatto parte del nucleo familiare del richiedente nell’anno di riferimento del contributo;
• L’importo lordo dovrà essere ricavato dal mod. CUD/2013 quadro 1 parte B dati fiscali; dal mod. 730-3/2013 rigo 11 e dal mod. UNICO/2013 il rigo 1 del quadro RN e/o dal rigo LM8 del quadro LM (per i contributi minimi) e/o dal rigo RD11 del quadro RD;
• Per chi dichiara reddito “ZERO” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, altresì, pena esclusione, la documentazione di seguito elencata, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento del canone:
- certificazione dell’assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza dei Servizi Sociali del Comune;
- oppure, dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
- oppure, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno economico fornito e l’ammontare del reddito percepito, che deve essere congruo rispetto al canone versato.
L’erogazione dei contributi, da effettuarsi in un’unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia;
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell’anno 2012, anche se non legati da vincoli di parentela e da tutte le persone che risiedono nell’alloggio.
La graduatoria sarà redatta in base al reddito e all’incidenza del rapporto canone/reddito in ordine crescente, relativamente ai mesi in cui il richiedente abbia effettivamente condotto in locazione l’immobile, sempre sulla base del contratto regolarmente registrato.
Il Comune si riserva la possibilità di assegnare un contributo inferiore rispetto a quanto previsto dal presente bando in caso in cui il finanziamento regionale sia insufficiente a soddisfare il fabbisogno comunale, in tal caso si procederà a ripartire tra tutti gli aventi diritto l’ammontare del contributo disponibile, in proporzione alle risorse e al fabbisogno di ciascun nucleo familiare e, comunque, non superiore al canone annuo risultante dal contratto.
In caso di decesso del richiedente, utilmente collocato in graduatoria, il contributo spettante sarà concesso solo ed esclusivamente ad un soggetto facente parte del nucleo familiare nell’anno di competenza, in mancanza un erede che dimostri di aver contribuito alle spese del pagamento del canone.
• La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata su apposito modulo disponibile presso L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI del Comune - Via Leonardo da Vinci n. 2 e sul sito del Comune www.comune.tricase.le.it.
La domanda contiene un questionario, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, formulato in riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni reddituali (allegato “A”) il cui possesso dà diritto al relativo contributo. Si rende noto, inoltre, per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla Legge 431/1998.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
2. Copia della ricevuta di versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione relativa all’intero anno 2012, oppure comunicazione del locatore relativa all’applicazione del regime della cedolare secca (D.Lgs. 23/2011);
3. Copia dell’ultima ricevuta di pagamento dell’affitto relativa al 2012;
4. Copia della dichiarazione dei redditi (Cud/2013 - Mod. 730/2013 – Unico/2013) del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2012;
5. Copia della dichiarazione della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare (riportando i redditi anno 2012) rilasciata conformemente al disposto del D.P.C.M. 18/05/2001 per la richiesta di prestazioni sociali (Mod. ISEE);
6. Certificazione dell’assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza dei Servizi Sociali del Comune, oppure dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure autocertificazione del soggetto che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito, che deve essere congruo rispetto al canone versato per chi dichiara reddito “ZERO” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%;
7. Copia del verbale attestante l’invalidità pari o superiore al 67%, rilasciato dalla Commissione Provinciale Invalidi Civili, che comprovi lo stato di debolezza sociale per i lavoratori autonomi;
8. Copia di valido documento di identità.
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AVVERRA’ A SEGUITO DI SUCCESSIVI CONTROLLI, PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE, DISPOSTI DAL COMUNE, SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI RICHIEDENTI DISPONENDO, NEI CASI ACCERTATI DI FALSA DICHIARAZIONE, LA DECADENZA DEL BENEFICIO E LA DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.
Sono motivo di esclusione:
• L’incompletezza della compilazione della domanda di partecipazione;
• La mancata apposizione della firma del richiedente;
• La mancata presentazione di anche uno dei documenti richiesti a corredo della domanda di partecipazione;
La domanda deve essere presentata, pena esclusione, entro il 03 Febbraio 2014 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tricase oppure spedita a mezzo raccomandata entro la stessa data (farà fede il timbro postale).
Dalla Residenza Municipale, 20 Gennaio 2014
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI E TURISTICI
Dott. Francesco ACCOGLI