Bruciatura delle stoppie: regole e tempi da rispettare

Comunicato stampa del 3 agosto 2010 dell'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari

Dettagli della notizia

Con il Decreto del Presidente della Giunta

Regionale n.215 del 3.3.2010, è stato dichiarato lo stato di di pericolosità  per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15

settembre 2010.


In seguito a tale D.P.G.R il Comune di Tricase  pubblicò un manifesto in data 27 maggio 2010

avente ad oggetto: Misure urgenti di prevenzione ed intervento contro gli incendi boschivi- Stagione Estiva 2010

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n ° 215 del 03 marzo 2010- " Dichiarazione dello stato di

grave pericolosità  per gli incendi boschivi valida per l'anno 2010, ai sensi della legge nr. 353 del 21.11.2000 e della

L.R. nr. 18 del 30.11.2000".


Con deliberazione della Giunta Regionale n.1806 del 30.7.2010 sono

stati posti in evidenza alcuni aspetti riguardanti alla bruciatura delle stoppie da coltivazioni di cereali nella Regione

Puglia.


L'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari in un comunicato stampa del 3 agosto 2010 ha fissato

schematicamente le seguenti regole sui tempi da rispettare e sulle modalità  da adottare per attuare la bruciatura delle

stoppie:


"- nelle aree boscate, cespugliate  o arborate e nelle aree ad esse adiacenti  è fatto divieto

di accendere fuochi di ogni genere, dal 15 giugno aI  15 settembre 2010;

- nelle aree Z.P.S. e S.I.C.  è fatto

divieto di bruciare Ie stoppie e Ie paglie prima del 1 °  settembre (art. 7 decreto 3 marzo 2010, n. 215). Va specificato

che nelle aree suddette permangono Ie prescrizioni contenute nelle norme della condizionalità  di cui alla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010 e al Regolamento regionale recante Ie misure di conservazione delle Aree

Natura 2000, ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e s.m.i. (Regolamento 18 luglio 2008,

n. 15 e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28);

-  è fatto divieto di bruciare Ie stoppie e qualsiasi materiale

vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1 °  settembre sui terreni che si trovino ad una distanza di almeno 100

metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a

carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità  stradale e ferroviaria;

-  è fatto divieto di

bruciare Ie stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale non interessato dalle aree di cui ai

punti precedenti, fino al 31 luglio 2010, nei termini e con le modalità  previsti dalla Legge regionale 12 maggio 1997, n.

15 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 2010 ;

- i conduttori dei seminativi devono

realizzare - prontamente, a conclusione della mietitrebbiatura - lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati a

cereali le precese  o Ie fasce protettive; dette precese devono essere larghe almeno 15 metri;

- i proprietari

ed i conduttori dei seminativi devono presiedere Ie operazioni di bruciatura dall'accensione fino allo spegnimento,

adottando idonee misure di sicurezza al fine di evitare l'espansione incontrollata del fuoco;

- i proprietari

e i conduttori che vogliono accendere Ie stoppie sono tenuti a darne comunicazione sette giomi prima all'Amministrazione

Comunale competente per territorio;

-  è fatto divieto assoluto ai proprietari ed ai conduttori di terreni

incolti  o a riposo ed a pascolo di bruciare la vegetazione spontanea; gli stessi hanno l' obbligo di realizzare fasce

protettive di almeno 15 metri lungo il perimetro del fondo;

- le aziende soggette al regime della

condizionalità  devono attuare almeno uno degli interventi alternativi alla pratica della bruciatura delle stoppie, come

previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010, ovvero:

- la letamazione  o altro

tipo di concimazione organica;

- la semina su sodo; in altemativa, nel caso in cui l'azienda non sia dotata di

seminatrice ad hoc,  è consentito effettuare un'erpicatura superficiale seguita da semina con seminatrice tradizionale;


- il sovescio di colture miglioratrici nell' annata successiva. "



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