Calendario scolastico regionale anno 2010/2011.
Deliberazione della Giunta Regionale25 maggio 2010, n. 1198
Dettagli della notizia
L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.98 del 3
giugno 2010, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2010, n.1198, avente ad
oggetto:"Calendario scolastico regionale anno
2010/2011"."
In virtù della suddetta determinazione è stato
stabilito il seguente Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2010/2011:
"20 settembre
2010 inizio delle lezioni
8 giugno 2011 termine delle lezioni
30 giugno 2011 termine delle attività
educative nelle scuole
dell'infanzia
- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre
/>
che per le Festività Nazionali citate in premessa,
anche per:
- Vacanze natalizie dal 23
dicembre 2010 al 6
gennaio 2011;
- Vacanze pasquali dal 21 al 26 aprile 2011;
- 2 novembre
2010;
- Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o
attività educative e didattiche non si
darà luogo ad alcun recupero).
- Per la Scuola dell'Infanzia,
nel periodo successivo all'8 giugno 2011, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate
dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le
sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei
bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
- Nelle scuole primarie
e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 203 giorni (204 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un
giorno di lezione). Nelle scuole dell'infanzia il
periodo delle attività educative è determinato in 222 giorni
(223 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di attività ).
- Le istituzioni scolastiche,
nell'ambito dell'autonomia
organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8.3.1999, n ° 275, possono
disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti
dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa,
promuovendo al riguardo ogni forma utile di
raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti
all'organizzazione dei servizi di supporto.
Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del
disposto dell'art.74, 3 ° comma, del D.Lgs. n ° 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in
caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed
attività , del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n ° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno
di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole
discipline ed attività obbligatorie, nonchè, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle
disposizioni contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
Si rappresenta, comunque, la necessità di tener
conto dell'eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a
causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.
L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo
tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.
- Per consentire un'efficace
programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte
entro il 30 giugno 2010 e andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione
/>
Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali ."