L'URP rende noto che la giunta regionale, con propria delibera n.907
del 15 maggio 2012, ha stabilito il calendario scolastico regionale relativo all'anno scolastico
2012/2013.
Ecco quanto è stato deciso con la deliberazione suindicata:
"- di
determinare il seguente Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2012//2013:
/>
17 settembre 2012 inizio delle lezioni
8 giugno 2013 termine delle lezioni
29
giugno 2013 termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia
- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività
Nazionali citate in premessa, anche per:
• Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2012
al 5 gennaio 2013;
• Vacanze pasquali dal 28 marzo al 2 aprile 2013;
• 2 e 3 novembre
2012;
• Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si
effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).
/>
- Per la Scuola dell’Infanzia, nel periodo successivo al 12 giugno 2013, può essere previsto
che, nell’ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell’offerta formativa,
funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla
base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
- Nelle scuole primarie e secondarie il
periodo delle lezioni è determinato in 205 giorni (204 se la Festa del Santo Patrono coincide con
un giorno di lezione). Nelle scuole dell’infanzia il periodo delle attività educative è
determinato in 223 giorni (222 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di attività).
/>
- Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa loro riconosciuta
dall’art. 5 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico
stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del proprio piano
dell’offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni
scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti all’organizzazione dei
servizi di supporto.
Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell’art. 74,
3° comma, del D.Lgs. n°297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di
organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole
discipline ed attività, del disposto dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, relativo
all’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore
annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie,
nonché, nell’una e nell’altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola. Si rappresenta, comunque, la necessità di tener conto
dell’eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico,
che, se dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.
L’inizio delle lezioni
può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.
- Per consentire un’efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni
dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte entro il 30 giugno 2012 e andranno notificate, oltre
che agli Uffici periferici dell’Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro
famiglie, agli Enti Locali."