Calendario scolastico regionale anno scol. 2012/2013

Deliberazione della Giunta Regionale n.907 del 15.5.2012

Dettagli della notizia

L'URP  rende noto che la giunta regionale, con propria delibera n.907

del 15 maggio 2012, ha stabilito il calendario scolastico regionale relativo all'anno scolastico

2012/2013.


Ecco quanto è stato deciso con la deliberazione suindicata:


"- di

determinare il seguente Calendario scolastico  regionale per l’anno scolastico 2012//2013:

/>
17 settembre 2012 inizio delle lezioni

8 giugno 2013 termine delle lezioni

29

giugno 2013
termine delle attività  educative nelle scuole dell’infanzia


- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre  che per le Festività

Nazionali citate in premessa,  anche per:

• Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2012

al 5 gennaio 2013;

• Vacanze pasquali dal 28 marzo al 2 aprile  2013;

• 2 e 3 novembre

2012;

• Ricorrenza del Santo Patrono
(qualora coincida  con un giorno in cui non si

effettuino  lezioni o attività educative e didattiche non si  darà luogo ad alcun recupero).

/>
- Per la Scuola dell’Infanzia, nel periodo successivo  al 12 giugno 2013, può essere previsto

che,  nell’ambito delle complessive attività individuate  dal Piano dell’offerta formativa,

funzionino  le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla 

base delle effettive esigenze rappresentate dalle  famiglie.

- Nelle scuole primarie e secondarie il

periodo  delle lezioni è determinato in 205 giorni (204 se  la Festa del Santo Patrono coincide con

un  giorno di lezione). Nelle scuole dell’infanzia il periodo delle attività educative è

determinato in  223 giorni (222 se la Festa del Santo Patrono  coincide con un giorno di attività).

/>
- Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia  organizzativa loro riconosciuta

dall’art. 5  del D.P.R. 8.3.1999, n° 275, possono disporre  adattamenti al calendario scolastico

stabilito  dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del proprio piano

dell’offerta formativa,  promuovendo al riguardo ogni forma  utile di raccordo con le altre istituzioni

scolastiche  operanti nel medesimo territorio e con gli  enti locali, tenuti all’organizzazione dei

servizi di supporto.

Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del  disposto dell’art. 74,

3° comma, del D.Lgs. n°297/1994 relativo allo svolgimento di almeno  200 giorni di lezione o, in caso di

organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo  e di quello destinato alle singole

discipline  ed attività, del disposto dell’art. 5, comma 3,  del D.P.R. n° 275/99, relativo

all’articolazione  delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali  ed al rispetto del monte ore

annuale, pluriennale  o di ciclo previsto per le singole discipline  ed attività obbligatorie,

nonché, nell’una e nell’altra ipotesi, dalle disposizioni contenute  nel contratto collettivo

nazionale di lavoro del  comparto scuola. Si rappresenta, comunque, la  necessità di tener conto

dell’eventualità di  eventi non previsti che comportino la sospensione  del servizio scolastico,

che, se dovuti a  causa di forza maggiore, non danno luogo a  recupero.

L’inizio delle lezioni

può essere organizzato in  modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di  recupero e di sostegno.



- Per consentire un’efficace programmazione del  servizio scolastico, le relative deliberazioni

dei  Consigli di Circolo o di Istituto andranno  assunte entro il 30 giugno 2012 e andranno notificate, oltre

che agli Uffici periferici dell’Amministrazione Scolastica, al personale scolastico,  agli alunni e alle loro

famiglie, agli Enti Locali."

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