CALENDARIO VENATORIO ANNATA 2014/2015

Dettagli della notizia

L'URP informa che la Giunta Regionale, con propria delibera n.1449 dell'8 luglio 2014, ha approvato il calendario venatorio regionale annata 2014/2015.

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 21 dicembre 2014 e termina il 31 gennaio 2013, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da domenica 5 ottobre 2014 fino a domenica 04 gennaio 2015.

 

Per quanto con concerne il tesserino venatorio e le autorizzazioni A.T.C., si trascrive di seguito, per opportuna consocenza, l'articolo 11 del succitato calendario venatorio.

 

                             "ART. 11
     Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.
Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti
documenti in originale o in fotocopia, non autenticata,degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:
a) Licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
d) Attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.23 lett. e) della L.R. 27/98.
Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2015. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.
Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell' ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.
Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.
I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2015.
Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 27 marzo 2015 il numero dei tesserini rilasciati.
La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n°60225323, intestato a "Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale" , causale: "Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102".
La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, cosi' come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.
Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 05 ottobre 2014 e fino al 04 gennaio 2015.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito l'esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 05 ottobre 2014 e fino al 04 gennaio 2015.
Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito l'esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.
Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 05 ottobre 2014 e fino al 04 gennaio 2015.
Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art. 3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C."

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