Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
Art. 3 del Decreto - Legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")
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Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 del decreto -
legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") relativo al censimento
continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri
civici.
"Art. 3
Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al
di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione
del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle
raccomandazioni
internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e
dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti
dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita' di accesso all'ANSC da
parte dei soggetti autorizzati, nonche' i criteri per l'interoperabilita' dell'ANSC con le altre banche dati di
rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita'
preparatorie all'introduzione del censimento continuo mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle
attivita' di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'articolo 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte
alle esigenze connesse alla realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica
in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualita'
dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su
proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
Governo emana entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del
decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri
direttivi:
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e
degli uffici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con
riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e
rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la
raccolta e lo scambio di dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di
produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate metodologie
statistiche e delle piu' moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) semplificare e
razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo
a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi
di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del
segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche, nonche' di
trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12. - 1. E' istituita la Commissione per la garanzia
della qualita' dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialita', sulla
completezza e sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i regolamenti, le
direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei
dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la piu' ampia
collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 322
del 1989;
d) redigere un rapporto annuale, che si
allega alla relazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
2. La Commissione,
nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale
provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la
Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione e' sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del
Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in
materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti
parte del Sistema
statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che
godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi
delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri
della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.
Il Presidente e' eletto
dagli stessi membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il
Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 17.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla
Commissione e' gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui
al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».