Certificazione, fino a tutto il 2009, del maggior gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)

Decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dettagli della notizia

L'URP   informa che

nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 2010, è stato pubblicato il decreto 7 aprile 2010 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, recante:"Certificazione, fino a tutto il 2009, del maggior gettito

dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).



Per opportuna conoscenza, si  

riporta il testo degli articoli 1-2-3-4-5 del suinidicato decreto

ministeriale.



                                                                                       "Art.

1


                                                   Oggetto del provvedimento


"1. Con il presente

decreto sana individuate le modalità  operative per la presentazione, da parte dei comuni, compresi quelli delle regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della certificazione del maggior

gettito ICI registrato dall'anno 2007 a tutto l'anno 2009 derivante dall'applicazione dell'art. 2, commi da 33 a 38 e

da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

/>


                                                                                         Art. 2


                                  

Quantificazione del maggior gettito


1. Le maggiori entrate dei comuni corrispondono all'incremento

del gettito ICI calcolato tenendo conto del reale incremento della base imponibile per singolo ente, risultante

dall'applicazione degli specifici coefficienti moltiplicativi aIle maggiori rendite/redditi iscritti nella banca dati

catastale, derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del

2006.  



    


                                                                             Art.

3


                                             Modelli di certificazione


1. Sono approvati gli allegati

modelli A e B di certificazione che fanno parte integrante del presente decreto. II modello A deve essere utilizzato da

tutti i comuni, ad eccezione di quelli delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, per certificare l'incremento del gettito ICI di cui al precedente art. 2, accertato a tutto l'anno

2009 e suddiviso in relazione alle fattispecie imponibili individuate ai sensi dell'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a

45, del decreto-legge n. 262 del 2006.  Il modello B deve essere utilizzato esclusivamente dai comuni delle regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per certificare l'incremento

del gettito ICI di cui al precedente art. 2, accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche il gettito relativo al

solo anno 2007, e suddiviso in relazione aIle fattispecie imponibili individuate ai sensi dell'art. 2, commi da 33 a 38

e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006.

2. I modelli A e B di certificazione sono sottoscritti dal

responsabile dell'ICI  o dal responsabile dei tributi e dal responsabile del servizio finanziario, i quali attestano che

gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle maggiori entrate determinate secondo le modalità  stabilite

dalle disposizioni del presente decreto.

3. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi il servizio di

gestione dell'ICI a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la sottoscrizione

dei modelli di certificazione deve essere effettuata, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune,

anche dall'affidatario del servizio di gestione del tributo. La sottoscrizione dell'affidatario del servizio di

gestione del tributo non deve essere effettuata nel caso in cui l'affidamento sia limitato alla sola riscossione

dell'ICI.


                                                                                  


                                                                                             Art. 4


                                              

Trasmissione della certificazione



1. I comuni, ad eccezione di quelli delle

regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono, entro il

termine del 31 maggio 2010, la certificazione di cui al modello A alla Prefettura Ufficio territoriale del governo

competente che provvede ad inoltrarla, in via telematica, entro dieci giorni dalla data di ricezione della stessa, al

Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale. La

trasmissione della certificazione deve avvenire, secondo istruzioni impartite dal Ministero dell'interno.

2. I

comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono

la certificazione di cui al modello B rispettivamente alla regione  o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale

ricadono, secondo modalita' stabilite dalla stessa regione  o provincia autonoma. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e

Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il termine del 30 giugno 2010, al

Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio,

evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di permetterne il recupero a carico delle somme trasferite

alla stessa regione  o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI ancora cui al 2008,

/>
riferita alle abitazioni principali.

3. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi il servizio di

gestione dell'ICI, a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la trasmissione delle

certificazioni di cui ai modelli A e B, rispettivamente al Ministero dell'interno  o alle regioni Friuli-Venezia Giulia e

Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e' comunque effettuata dal comune.




                                                                                       Art.

5


Sanzione per la mancata trasmissione della certificazione




1. La mancata

presentazione della certificazione comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinaria dell'anno 2010

fino al perdurare dell'inadempienza.

2. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno provveduto alla

presentazione dell'analoga certificazione di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008.

3. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle

d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la

sospensione delle somme da trasferire a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI riferita alle abitazioni

principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, unitamente

alle maggiori entrate complessivamente certificate dai propri comuni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto,

l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.

II presente decreto

sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. "

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