L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2010,
è stato pubblicato il decreto 8 marzo 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad
oggetto:"Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2009
delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti".
Si trascrive di seguito il testo degli articoli 1,
2 e 3 del suindicato decreto
ministeriale.
" Art.
1
Certificazione
1. Le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono, entro il termine
perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delIa ragioneria generale delIa
Stato, IGEPA - via XX Settembre n. 97 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
2009, secondo il prospetto e Ie modalita' contenute nell'allegato A al presente decreto. La certificazione deve essere
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica
del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
/>
2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi
precedentemente indicati sono considerati, ai sensi dell'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 9-bis, comma 4, del
decreto-legge 1 ° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, inadempienti al
patto di stabilita' interno 2009.
Art. 2
Acquisizione dati per indicatori economico -strutturali
1. Le
province e i comuni can popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilita' interno del
2009, in sede di certificazione, forniscono le informazioni contabili di bilancio, secondo il prospetto e le modalita'
contenute nell'allegato B al presente decreto, utili per la costruzione degli indicatori economico/strutturali,
funzionali alIa attuazione, nel 2010, del meccanismo di premialita', ai sensi dei commi 23 e successivi del citato art.
77-bis.
2. La premialita' e' riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che trasmettono le
informazioni richieste secondo le modalita' e nei tempi previsti dal comma 1 dell'art. 1 al presente decreto.
Art.
3
Disposizioni
finali
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana."