L'URP comunica che il Ministero dell'Interno ha emanato, il 7 marzo 2012, direttiva in merito al
trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio, il
cui testo si trascrive di seguito per opportuna conoscenza.
"II consistente e perdurante aftlusso di
cittadini stranieri nel territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti
di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alia competenza dello
Stato e, per esso, del Ministero dell' intemo, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti
anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarita degli adempimenti istruttori.
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E' ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno tomerà a crescere, atteso
che gli indicatori demografici e socio-economici relativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale
prefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari
all' acquisto della cittadinanza italiana.
In altri termini, sono in aumento sia i nuclei
familiari interamente composti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni
di immigrati giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore età dopo un periodo ininterrotto
di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.
Al fine di migliorare l'efficacia della azione
amministrativa, e giocoforza per l' Amministrazione dell'interno continuare a percorrere la strada delIa
razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione e dei massicci investimenti sulla
tecnologia informatica e telematica, senza trascurare ogni altra innovazione possibile sotto il profilo organizzativo e
delle procedure.
Nel quadro delle misure da attivare nell'immediato, sono da considerare
oramai maturi i tempi perche la competenza ad emanare i provvedimenti in questione. finora concentrata
nell'autorità politica, transiti alla dirigenza, in conformità alle disposizioni che regolano la
separazione tra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.
Nessuna
variazione di competenza è ipotizzabile in ordine ai decreti di concessione di cui all' art. 9 delIa legge 5
febbraio 1992. n. 9, caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunità che implica l' accertamento
di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo status civitatis. A tal
punto il legislatore ha ravvisato in questa tipo di atti un'espressione della funzione politico-amministrativa da
inserirli nel ristretto novero di quelli che. ai sensi dell' art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, debbono assumere
la forma del decreto del Presidente della Repubblica.
Nulla osta, invece, che i provvedimenti di
acquisto o di diniego della cittadinanza iure matrimonii di cui agli artt. 7 e 8 delIa legge n. 91 siano trasferiti
alla competenza delia dirigenza amministrativa, trattandosi, con l'eccezione di cui si dirà in seguito, di arti
privi di valutazione discrezionale e tanto più di valenza "politica", da emanarsi una volta accertate la
sussistenza o meno dei requisiti prescrirti (art. 5 della legge n. 91) e l'assenza o meno di determinati
pregiudizi penali (art. 6. lett. a) e b), della medesima legge).
La competenza rimarrà in capo al
Ministro dell' interno nella sola ipotesi in cui, durante I' istruttoria. vengano in considerazione ragioni inerenti
alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lett. c), delIa legge n. 91).
E ciò innanzitutto perche, nella
fattispecie, la preclusione all'acquisto della cittadinanza non è ancorata all' oggettività di una
sentenza di condanna. come avviene per Ie altre cause preclusive della cittadinanza iure matrimonii, ma ad un giudizio
latamente discrezionale circa la compatibilitàdi atti, comportamenti ecc. dell'aspirante cittadino con interessi
vitali della Nazione.
In secondo luogo perche durante I' istruttoria occorre chiamare in causa il
Consiglio di Stato in sede consultiva. Come noto, a termini di legge, il parere dell' Alto Consesso deve essere
richiesto dal Ministro dell' iritemo, ragion per cui il provvedimento finale. non importa se di accoglimento o di
diniego. non puòche ricadere nella sfera del Ministro medesimo. Sarebbe improprio, infatti. che fosse il dirigente
ad adottare l'atto finale, quando nella fase istruttoria è intervenuto il Ministro con atto rientrante nelle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
Tale orientamento è confonne alle posizioni
già espresse dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria e confermate in sede consultiva: lo si ritiene
valido anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009 all"art. 5 della legge n. 91.
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Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva.
A) Sono
attribuiti alla competenza del Prefetto l' accoglimento dell' istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii
presentata dal coniuge straniero legalmente residente in !talia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui aIle
lettere a) e b) dell'art. 6 della legge n. 91/1992.
Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'
estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è, invece, il Capo del Dipartimento per
Ie libertà civili e l'immigrazione.
Il nuovo assetto di competenze opererà a decorrere dal 1
giugno 2012, in modo da dare il tempo aile SS.LL. e al Dipartimento per Ie libertà civili e l'immigrazione di
apportare Ie necessarie rimodulazioni all' organizzazione degli uffici e aIle procedure in uso.
B) Con
riferimenro alle medesime istanze di cui al punto A), resta ferma la competenza del Ministro dell'intemo a denegare
l'acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi della lett. c) dell' art. 6
della legge n. 91 o ad accogliere l'istanza se il Consiglio di Stato ritiene che Ie dette ragioni non sussistono.
C) II Dipartimento per Ie libertà civili e I'immigrazione sovraintenderà alla fase di
transizione al nuovo assetto di competenze e costituirà il referente delle SS.LL. per qualsiasi esigenza. In tale
veste, emanerà Ie necessarie disposizioni attuative della presente direttiva e fornirà anche attraverso
incontri suI territorio o in sede centrale, tutta la necessaria collaborazione per l' aggiomamento del personale
delle Prefetture¬Uffici territoriali del Govemo.
La presente direttiva ha come ratio
I'ulteriore snellimento dei procedimenti di acquisto delia cittadinanza iure matrimonii attraverso l'accorpamento nel
Prefetto della responsabilità procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi.
Sotto un altro
angolo visuale, essa costituisce parte sostanziale delle politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso il
vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, con ciò assumendo
l'impegno al rispetto, aIl'adesione e alIa promozione dei valori posti a fondamento delIa Repubblica italiana.
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In tal senso, rafforzare la responsabilità complessiva del Prefetto nei procedimenti in questione e
circostanza che qualifica ulterionnente tale figura e il suo ruolo di rappresentante dello Stato suI territorio.
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Si confida, quindi, che Ie SS. LL. dedichino particolare cura alla puntuale applicazione della direttiva e alIa sua
diffusione ai Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza."