Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.
Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.199
Dettagli della notizia
L’URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28
settembre 2011 – Suppl. Ordinario n.214, è stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 2011 n.199,
recante:”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché di nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.”
/>
Il decreto legislativo suddetto, composto da 120 articoli, è così strutturato:
/>
LIBRO I
Le misure di prevenzione
Titolo I
LE MISURE
DI PREVENZIONE PERSONALI
Capo I
Le misure di prevenzione personali applicate dal questore
(artt. 1 – 3)
Capo II
Le misure di prevenzione personali applicate
dall’autorità giudiziarie
Sezione I
Il procedimento applicativo (artt.
4 – 9 )
Sezione II
Le impugnazioni (art. 10)
Sezione
III
L’esecuzione (artt. 11 – 15)
Titolo II
LE MISURE DI
PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I
Il procedimento applicativo ( artt. 16 – 26 )
Capo II
Le impugnazioni (art. 28 )
Capo III
Le
revocazioni della confisca ( art. 29)
Capo IV
Rapporti con i procedimenti penali ( artt.
30 – 31 )
Capo V
Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca (
artt. 31 – 34)
Titolo III
L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI
BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo I
L’amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati ( artt. 35 – 39 )
Capo II
La gestione dei beni sequestrati e confiscati (
artt. 40 – 44 )
Capo III
La destinazione dei beni confiscati ( artt. 45 –
49 )
Capo IV
Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati ( artt. 50 – 51)
/>
Titolo IV
LA TENUTA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
/>
Capo I
Disposizioni generali ( artt. 52 – 56 )
Capo II
/>
Accertamento dei diritti dei terzi ( artt. 57 – 62)
Capo III
Rapporti con le
procedure concorsuali ( artt. 63 – 65)
Titolo IV
EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI
FINALI
Capo I
Effetti delle misure di prevenzione ( artt. 66 – 69 )
/>
Capo II
La riabilitazione ( art. 70 )
Capo III
Le sanzioni (
artt. 71 -76 )
Capo IV
Disposizioni finali (artt. 77 – 81)
/>
Libro II
Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Capo I
Disposizioni di carattere generale (artt. 82- 83 )
Capo II
Documentazione
antimafia ( artt. 84 – 86 )
Capo III
Comunicazioni antimafia ( artt. 87 – 89 )
Capo IV
Informazioni antimafia ( artt. 90 – 95 )
Capo V
/>
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ( artt. 96 – 99 )
Capo VI
/>
Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n.267 ( artt. 100 – 101)
Libro III
Attivita’ informativa ed investigativa
nella lotta contro la criminalita’ organizzata. agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata
Titolo I
ATTIVITÀ
INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Capo I
/>
Direzione distrettuale antimafia e direzione nazionale antimafia ( artt. 102 – 106 )
/>
Capo II
Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e direzione
investigativa antimafia ( artt. 107 – 109 )
Titolo II
L’AGENZIA NAZIONALE PER
L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ( artt.
110 – 114)
Libro IV
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
alla legislazione penale complementare. abrogazioni. disposizioni transitorie e di coordinamento ( artt. 115 – 120
).
Per opportuna conoscenza, si trascrive il testo degli articoli da 82 a 101
( privo delle relative note) del succitato decreto legislativo.
/>
&n
bsp; &nb
sp; "Art. 82
/>
&
nbsp; &n
bsp; Oggetto
1. II presente Libro disciplina la
documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica delIa documentazione antimafia, di
seguito denominata «banca dati», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati
sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testa unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreta
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
/>
 
;
Art. 83
Ambito di applicazione della
documentazione antimafia
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici,
anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le
societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di opere
pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o
consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente
generale». 3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i
soggetti pubblici di cui al comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri
soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono
sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita' tali da
escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
/>
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorita'
nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la
concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole o professionali, non organizzate in forma di
impresa, nonche' a favore di chi esercita attivita' artigiana in forma di impresa individuale e attivita' di lavoro
autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni
il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
/>
 
;
Art. 84
/>
&
nbsp; Definizioni
1. La documentazione antimafia e' costituita dalla comunicazione antimafia e
dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione delia sussistenza o
meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.
3. L'informazione
antimafia consiste nell'attestazione delia sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'articolo 67, nonche', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione
delia sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi delle societa' o imprese interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di
infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono
desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del
codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo
12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo
che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 delia legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia
all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte
dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza
nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
e) dagli
accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai
sensi delia lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale delia societa'
nonche' nella titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva
stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in
cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'
professionali dei
subentranti, denotino l'intento di eludere la norrnativa sulla docurnentazione antirnafia.
/>
 
;
Art. 85
/>
Soggetti
sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di
imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione
antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve
riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II,
sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le
societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c)
per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari 0 inferiore a
quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del
codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
e) per le societa'
semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti
il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;
i)
per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
/>
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari
conviventi.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 86
/>
Validità della documentazione
antimafia
1. La comunicazione antimafia e' utilizzabi1le per un periodo di sei
mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito
all'interessato di utilizzare la comunicazione, in corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in copia
autentica.
2. L'informazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio,
qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione.
Essa e' utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di
utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta
modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha
rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.
4. La violazione dell'obbligo di cui al
comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di
accertamento e di contestazione dell’infrazione, nonche' per quello di applicazione della relativa sanzione, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal
prefetto.
5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di
data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il
provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti
sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validita' della predetta documentazione antimafia.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 87
Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
1. La comunicazione antimafia
e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno
sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese, associazioni a consorzi, dal prefetto della provincia in cui gli
stessi risiedono o hanno sede, ed e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti
di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. La richiesta da parte dei soggetti privati interessati deve
essere corredata della documentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b).
2. Nei confronti dei
soggetti aventi residenza a sede all'estero, la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia dove
ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonche' delle attività oggetto dei
provvedimenti indicati nell'articolo 67.
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo capo v.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 88
Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
/>
1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione
della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
alla banca dati.
2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie veri fiche e accerta la
corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto
sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le veri fiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il
prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito
negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il
collegamento alla banca dati.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia comunicazione
antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di
complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 89
/>
&
nbsp;
Autocertificazione
1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione
antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di
rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di
apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta
dichiarazione e' resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione
riguardano:
a) attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su
segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
b)
attivita' private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 90
Competenza al rilascio
dell’informazione antimafia
1. L'informazione antimafia e' rilasciata dal
prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui
hanno residenza o sede Ie persone fisiche, Ie imprese, Ie associazioni, Ie societa' o i consorzi interessati ai
contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) 0 che siano destinatari degli atti di
concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed e' conseguita mediante consultazione della banca
dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.
2. Nei
confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della
provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonche'
delle attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.
3. Ai fini del rilascio
dell'informazione antimafia Ie prefetture usufruiscono del collegamento alIa banca dati di cui al capo V.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp;
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 91
/>
&
nbsp; Informazione antimafia
1.
I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima
di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti
indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per Ie concessioni di acque
pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni della stesso tipo per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi,
concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2.
E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo
scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve
essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della
stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda,
societa' o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il subcontratto,
la cessione 0 il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
/>
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di
societa', impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonche' le complete generalita' degli altri
soggetti di cui all'articolo 85;
e) nel caso di societa' consortili o di consorzi, le complete generalita'
dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che
detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa' consortile o
il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione.
5. II prefetto competente estende gli
accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa.
II prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno
delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
6. Il prefetto
puo', altresi' , desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per
reati strumentali all'attivita' delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che
l'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in qualche modo
condizionata. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili
di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle
situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria
l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o
provvedimento di cui all'articolo 67.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 92
/>
Termini per il rilascio delle informazioni
1. Il rilascio dell'informazione
antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa
utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Fermo restando quanta previsto dall'articolo 91, comma 7,
quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'articolo 67 0 di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto rilascia
l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche
disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione
interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.
3. Decorso il termine di cui
al comma 2, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3
si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori a all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento
delle erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 67 puo' essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le
informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi
a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 93
/>
Poteri di accesso e accertamento del
prefetto
1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei
pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di
lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro
dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Ai fini di cui al
comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo
nel cicIo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli
di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
3. Al termine
degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione
contenente i dati e Ie informazioni acquisite nella svolgimento dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto
che ha disposto l'accesso.
4. II prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di
cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei
confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo Ie scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa,
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7. In
tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze,
l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo Ie modalita' individuate dal
successive comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto
l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede
secondo Ie modalita' stabilite nel comma 4.
6. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti competenza
di altre amministrazioni, dell'informazione e' data tempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura prefetto,
ai seguenti soggetti:
a) stazione appaltante;
b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa
oggetto di accertamento;
c) prefetto che ha disposto l'accesso;
d) Osservatorio centrale appalti
pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Ministero dello sviluppo economico.
7. Il prefetto
competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni
acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi
documentali, ogni informazione ritenuta utile.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante
comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e
dell’ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l’interessato ovvero persona da lui
delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in originale, di cui uno consegnato nelle mani
dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere
inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico,
costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del
Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al
precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attivita' di accesso e
accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e
da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici
Territoriali del Governo.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 94
/>
Effetti delle informazioni del prefetto
1. Quando emerge la sussistenza di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7, nelle societa' o imprese interessate, i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite Ie informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare
i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
/>
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori
o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata
nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed
all'articolo 91 comma 7, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83,
commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto
salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione
ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora
il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si
applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 95
/>
Disposizioni relative ai contratti
pubblici
1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa,
di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che
partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui
all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o
sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del
contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.
3.
Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e'
tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti
preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di
partecipazione, e' ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di
infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 7, comporta il divieto della stipula
del contratto, nonche' del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati,
indipendentemente dal valore.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 96
Istituzione della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche
del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».
2. Al fine di
verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati e' collegata telematicamente con il
Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 97
/>
&
nbsp; Consultazione della banca dati
1. Ai fini del rilascio della
documentazione antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo Ie modalita' di cui regolamento previsto
dall'articolo 99, da:
a) i soggetti indicati dal1'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
/>
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali.
/>
/>
&
nbsp;
em> Art. 98
/>
&
nbsp; Contenuto della banca dati
1. Nella banca dati sono contenute le
comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.
2. La banca dati, tramite il
collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma
4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso
degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.
/>
3. La banca dati, tramite il collegamento ad altre banche dati, puo' contenere ulteriori dati anche provenienti
dall'estero.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 99
/>
Modalità di
funzionamento della banca dati
1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica
amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita':
a) di funzionamento
della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni
effettuate sulla banca dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e
dell'Amministrazione civile dell'interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo
svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
e) di consultazione da
parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui
all'articolo 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua
ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 100
Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel
quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
1. L’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo
scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o
all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi
concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 101
Facoltà di
avvalersi della Stazione unica appaltante
1. Lente locale, i cui organi sono stati
sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni,
può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del
commissario nominato, della stazione unica appaltante per lo svolgimento della procedure di evidenza pubblica di
competenza del medesimo ente locale.
2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui
all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, possono deliberare di
avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli organi elettivi, della stazione
unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
"